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In vigore al: 26/10/2022

Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini". Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 5 aprile 2004, n. 1130 (modificata con delibera n. 1606 del 24.10.2011 e delibera n. 497 del 18.06.2019)

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.

2. Possono beneficiare dei sostegni, in forma di agevolazioni, anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.

Art. 2 (Investimenti ammissibili)

1. Sono ammessi alle agevolazioni l'ammodernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi alpini, l'acquisto di impianti tecnici e di veicoli speciali per il trasporto di merci e persone, nonché la costruzione, l'ammodernamento e il risanamento di teleferiche.

2. Per veicoli speciali per il trasporto di persone e merci di cui al comma 1 si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi.

3. I veicoli speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”.

4. I lavori agevolabili comprendono anche l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o per il gestore, sempre che non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.

5. Possono essere ammessi alle agevolazioni anche la costruzione, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di fortuna situati all'interno o all'esterno dei rifugi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.

6. Sono inoltre ammesse alle agevolazioni le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, l'approvvigionamento elettrico ed idrico, lo smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori dell'ambiente e dell'energia alternativa.

7. Può essere agevolata anche la riattivazione, tramite trasformazione o ricostruzione, di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione dell'agevolazione va presentata la nuova licenza di esercizio.

8. Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.

Art. 3 (Limitazioni e regolamentazione per casi particolari)

1. Investimenti non ammissibili sono:

a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;

b) l'acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi;

c) l'acquisto di biancheria, stoviglie ed altri beni soggetti a facile usura.

2. L'ampliamento dei rifugi alpini è agevolabile alle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

Art. 4 (Limiti di investimento)

1. I limiti minimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:

a) 5.000,00 euro per contributi una tantum;

b) 400.000,00 euro per mutui a tasso agevolato.

2. I limiti massimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:

a) fino a 600.000,00 euro per contributi una tantum;

b) fino a 1.000.000,00 euro per mutui a tasso agevolato;

c) fino a 25.000,00 euro per contributi per l'acquisto di mezzi fuoristrada;

d) fino a 10.000,00 euro per contributi per l'acquisto di motoslitte.

Art. 5 (Tipo e misura delle agevolazioni)

1. Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di agevolazione non sono applicabili congiuntamente.

2. L'ammontare dell'agevolazione è determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.

3. In caso di contributi una tantum l'agevolazione ammonta:

a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3acategoria;

b) fino al 55 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2acategoria;

c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1acategoria.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali. Le medesime possono essere aumentate fino al 40 per cento in caso di investimenti per interventi obbligatori per legge in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza, nonché per il risanamento di teleferiche esistenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell'esercizio in proporzione all'investimento.

5. La modesta redditività è certificata dal titolare dell'azienda, tenendo conto dei seguenti indicatori: affitto, numero dei collaboratori dell'azienda e volume d'affari riferito agli ultimi due anni.

6. Limitatamente al fondo di rotazione, il beneficio è espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell'Unione europea (UE). La misura dell'agevolazione non può superare il valore di un analogo contributo una tantum. Per il resto si applicano i vigenti criteri del fondo di rotazione adottati dalla Giunta provinciale.

7. L'acquisto di veicoli speciali per il trasporto di merci e persone da parte dei gestori di rifugi alpini può essere agevolato nel caso in cui non vi siano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili. Tale tipo di agevolazione può essere concessa anche agli affittuari di rifugi alpini pubblici gestiti dalle organizzazioni alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di investimento ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22. Può essere richiesto un contributo per l'acquisto di veicoli speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.

8. Previo consenso del locatore, possono essere concessi al gestore anche aiuti finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti ed improrogabili fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.

Art. 6 (Classificazione)

1. Nella classificazione dei rifugi alpini si tiene conto della distanza a piedi, dell'altitudine, della rilevanza alpinistica, dell'orario di apertura, della presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno, della possibilità di rifornimento in generale e di approvvigionamento idrico in particolare.

2. L'attuale classificazione dei rifugi alpini risulta dalla tabella A.

3. La classificazione è revisionata periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Art. 7 (Domande ammissibili e presentazione delle stesse)

1. È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni azienda.

2. I progetti d'investimento concernenti le costruzioni con relativo arredamento non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione; questa norma vale anche nel caso in cui una persona o società disponga di un fabbricato per il quale sono state rilasciate più licenze di esercizio.

3. Per lo stesso progetto non può essere richiesta un'ulteriore agevolazione presso un altro ente pubblico.

4. La domanda, redatta su carta legale o su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, munita di marca da bollo, va presentata alla ripartizione provinciale competente prima dell'inizio dei lavori in caso di lavori soggetti a concessione edilizia, o prima della emissione del primo documento di spesa per le altre iniziative.

5. Per lavori soggetti a concessione edilizia la domanda è corredata da:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;

c) preventivo dettagliato di spesa;

d) estratto tavolare;

e) concessione o autorizzazione edilizia.

6. Per iniziative non soggette ad autorizzazione la domanda è corredata da:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo dettagliato;

c) planimetria dei locali interessati.

7. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, vanno corredate anche del parere positivo di un istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.

8. Nella domanda il richiedente deve impegnarsi a non mutare la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa ad agevolazione. In caso contrario, l'agevolazione viene restituita in proporzione alla durata residua. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all'intera durata del mutuo. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca dell'agevolazione. Non si procede alla revoca dell'agevolazione nei seguenti casi, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale:

a) cessione dell'intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela;

b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività.

9. I richiedenti che non sono proprietari dell'immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d'impegno del proprietario ai sensi del comma 8.

Art. 8 (Istruttoria e concessione delle agevolazioni)

1. Le domande sono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all'ufficio.

2. L'ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.

3. La determinazione della spesa da ammettere e della percentuale in base alla quale viene calcolata l'agevolazione, l'ammontare dell'agevolazione stessa, nonché il termine entro il quale devono essere ultimate le opere sono disposti dall'Assessore competente in materia.

4. Le domande non accolte nell'anno nel quale sono state presentate possono essere prese in esame negli esercizi finanziari successivi.

Art. 9 (Liquidazione delle agevolazioni)

1. Alla liquidazione delle agevolazioni provvede l'ufficio responsabile del procedimento dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell'investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegati gli originali delle fatture quietanzate o i contratti di acquisto o di leasing registrati. La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere certificata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato.

2. È ammesso altresì un acconto nella misura massima del 50 per cento dell'importo assegnato, dietro presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del direttore dei lavori o dietro presentazione di fatture originali quietanzate.

3. Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stata calcolata l'agevolazione, la stessa è ridotta proporzionalmente e ricalcolata in base all'effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa ad agevolazione, l'agevolazione può essere comunque liquidata, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla approvazione della concessione dell'agevolazione, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.

4. All'atto della liquidazione dell'agevolazione va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di agevolazione.

Art. 10 (Indebita percezione di vantaggi economici)

1. L'ufficio responsabile del procedimento procede alla revoca delle agevolazioni nei casi e secondo le procedure disciplinate dall'articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 11 (Controlli)

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. All'individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutte le agevolazioni liquidate nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario dell'agevolazione. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'Ufficio competente ritiene dubbi.

3. Laddove necessario l'ufficio competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale.

4. Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione e la regolare contabilizzazione delle prestazioni prese in considerazione.

5. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

6. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 12 (Revoca)

1. Con effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 5 aprile 2004, n. 1130.

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