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In vigore al: 26/10/2022

Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e tabelle speciali, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 "Nuovo ordinamento del commercio" (modificata con delibera n. 1093 del 07.04.2003, delibera n. 2207 del 30.06.2003, delibera n. 1955 del 11.06.2007 e delibera n. 2742 del 09.11.2009)

....omissis....

di determinare i settori merceologici alimentare, non alimentare e le tabelle speciali, come descritte nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Disposizioni generali:

1. Nei casi dubbi sul contenuto dei settori merceologici o delle tabelle speciali, decide l'assessore provinciale competente in materia.

2. Commercio su aree pubbliche: nei posteggi del settore alimentare e ortofrutta, è consentito il consumo al banco di angurie, meloni e caldarroste. Nel periodo da inizio ottobre a fine febbraio con le caldarroste, è consentita la somministrazione di bevande calde, vin brulé, vino, tè e bevande analcoliche, purché si tratti di prodotti tipici locali e sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni di carattere igienico sanitario, di pubblica sicurezza e quelle previste da altre leggi speciali.

4. (omissis)

5. Le tabelle speciali non possono essere abbinate né ai settori merceologici alimentare e non alimentare, né ad altre tabelle speciali.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 4322 dd. 13.11.2000 "Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, 'Nuovo ordinamento del commercio' " é revocata.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

DETERMINAZIONE DEI DUE SETTORI MERCEOLOGICI E DELLE TABELLE RISERVATE

Settore merceologico alimentare:

comprende tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere freschi, congelati, surgelati o comunque conservati, cotti ovvero preparati per l'asporto. Sono compresi anche i prodotti per l'alimentazione di animali da casa.

Settore merceologico non alimentare:

comprende tutti i prodotti non alimentari per la persona, per la casa e comunque di qualsiasi genere. Sono compresi anche gli animali vivi da cortile e da casa, ed i prodotti per la loro alimentazione.

La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle seguenti tabelle riservate, é soggetto ad autorizzazione o a comunicazione, ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:

Tabella riservata ai "negozi interni ai campeggi"

1) Pane e prodotti della panificazione, latte e derivati, gelati confezionati, prodotti alimentari, frutta e verdura, bevande in confezioni originali compresi alcolici e superalcolici. Prodotti di qualitá dell'Alto Adige con il marchio "Alto Adige-Südtirol", in confezioni originali.

2) Articoli per la pulizia ed igiene della casa e della persona, cartoleria, souvenir, cartine turistiche, pellicole fotocinematografiche;

3) Candele, pile, lampade a gas, piccole bombole a gas ed altri accessori per il campeggio, materiale elettrico minuto.

Nota:

La vendita al dettaglio all'interno dei campeggi é rivolta unicamente agli ospiti del campeggio. Quando cessa, definitivamente o temporaneamente, l'attività del campeggio, deve cessare anche l'esercizio del commercio al dettaglio.

Tabella riservata agli "esercizi di bottiglieria"

1) Bevande, compresi alcolici e superalcolici, in confezioni originali.

Nota:

Gli esercizi di commercio al dettaglio di "bottiglieria" sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione. le bevande proposte in vendita, ai sensi dell'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Tabella riservata agli "esercizi di commercio al dettaglio siti in zone per insediamenti produttivi"

1) Articoli da specificare caso per caso.

Nota:

La presente tabella viene rilasciata con l'indicazione degli articoli di volta in volta autorizzati, tenuto conto dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 "legge urbanistica provinciale" e del relativo regolamento di esecuzione. Le tabelle merceologiche giá autorizzate in zone per insediamenti produttivi sono sostituite dalla presente tabella, che dovrà riportare indicati tutti gli articoli o voci merceologiche compresi nelle preesistenti tabelle.

Tabella riservata ai "banchi würstel" per il commercio su aree pubbliche

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 é consentita in via straordinaria l'attività congiunta di vendita e di somministrazione di:

1) würstel, pollame arrosto, patatine fritte, hamburger, polpettone, panini imbottiti, pizza al taglio, krapfen e pasticceria fritta tipica locale, bevande analcoliche, birra e vino.

Note:

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, e dell'articolo 26, comma 2 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39, l'attività di cui alla presente tabella può essere esercitata, da chi sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'attività di vendita, nonché per quella di somministrazione.

La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle seguenti tabelle riservate, non é soggetta né ad autorizzazione, né a comunicazione, e deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despecializzato, su una superficie di vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui alla Legge provinciale. 17 febbraio 2000, n. 7:

Tabella riservata alle "giardinerie"

1) Fiori e piante freschi, secchi e accessori. Alberi di natale;

2) Terra, concime, insetticidi e fitofarmaci, sementi e bulbi da orto e da fiori, vasi e sottovasi per piante, piccoli attrezzi manuali per il giardinaggio, pubblicazioni specializzate nel settore.

Tabella riservata alle "rivendite di generi di monopolio"

1) Articoli per fumatori, carte telefoniche, francobolli, marche da bollo, articoli per filatelici, cartoline, carte turistiche e stradali, pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette;

2) Biglietti per lotterie nazionali, modulistica, biglietti per il trasporto pubblico e tessere prepagate per servizi vari;

3) Articoli da gioco, modellini, souvenir, articoli per carnevale, addobbi natalizi;

4) Articoli di cartoleria e cancelleria, giornali e riviste (per la vendita di quotidiani e periodici é richiesta l'autorizzazione comunale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170);

5) Articoli per l'igiene e la cura della persona, compresi profumi e cosmetici, e per l'igiene della casa, bigiotteria, portafogli, portachiavi, guanti, cinture, cinturini per orologi, orologi;

6) Batterie, lampade tascabili, candele, spaghi e lacci, ceralacca, lucidi per calzature, occhiali da sole, distintivi sportivi;

7) Caramelle, cioccolatini e dolciumi in confezioni originali e sigillate.

Tabella riservata alle "farmacie"

1) Preparati e sostanze farmaceutici, erboristeria, preparati galenici;

2) Articoli ed apparecchi igienici, sanitari e diagnostici;

3) Reattivi chimico-clinici, disinfettanti, germicidi, insetticidi, disinfestanti e prodotti chimici;

4) Alimenti e bevande dietetiche e speciali, integratori alimentari nonché acque minerali;

5) Articoli ed attrezzature per la custodia, l'alimentazione, la sicurezza, l'igiene e lo sviluppo del bambino e loro accessori, comprese le calzature anatomiche ed escluse carrozzine e passeggini;

6) Indumenti e calzature curativi, correttivi e preventivi;

7) Attrezzature e strumenti per il mantenimento e la cura della forma fisica, compresi presidi adatti all'inabilità ed alla Home Care, articoli ortopedici;

8) Cosmetici;

9) Prodotti ad uso veterinario.

Tabella riservata ai "pubblici esercizi"

1) Bevande;

2) Gelati, toasts, panini, paste, panettoni e colombe, dolciumi quali caramelle, confetti, cioccolatini, cioccolato e simili sfusi e confezionati e prodotti analoghi;

3) Cartoline e carte turistiche e stradali.

Tabella riservata alle "strutture ricettive"

1) Piccoli articoli di cartoleria, cartoline, carte turistiche e stradali, pellicole fotocinematografiche;

2) Articoli da toilette e per l'igiene della persona, esclusi profumi e cosmetici;

3) Caramelle, cioccolatini e dolciumi confezionati.

Tabella riservata alle "piscine"

1) Costumi da bagno, cuffie, creme solari, occhiali da sole ed altri articoli per il bagno.

Tabella riservata a "sale cinematografiche e teatri"

1) Stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche o teatrali;

2) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali, strettamente attinenti allo spettacolo, al film proiettato o al film di recente o prossima proiezione;

3) bevande, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati e prodotti simili, caramelle, cioccolatini e simili confezionati.

Nota:

Nelle sale cinematografiche e nei teatri i prodotti di cui sopra possono essere venduti esclusivamente a favore degli spettatori.

Tabella riservata ai "distributori di carburanti"

1) Tutti gli articoli del settore non alimentare;

2) per il settore alimentare limitatamente a: caramelle, cioccolatini e dolciumi in confezioni originali sigillate. Gelati confezionati, bevande di qualunque tipo in confezioni originali, panini imbottiti, pizzette e simili. Prodotti di qualitá dell'Alto Adige con il marchio "Alto Adige-Südtirol", in confezioni originali.

Note:

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni urbanistiche relative alla tipologia di zona ed alla destinazione d'uso dei locali, è ammesso inviare la comunicazione o chiedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7, per i settori merceologici alimentare e non alimentare.

E' fatta salva l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

E' ammesso chiedere l'autorizzazione alla rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio, nonché l'autorizzazione del Sindaco per la vendita di quotidiani e periodici, con l'osservanza delle rispettive leggi. La superficie di vendita non puó essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge, nonché a 50 metri quadrati, se l'impianto é ubicato in zona per insediamenti produttivi o in zona di verde agricolo, alpino e bosco.

 

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