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In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 3406 del 21.07.1997
Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche (modificata con delibera n. 3855 del 27.10.2003)

Allegato

Art.  1

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Le presenti norme disciplinano gli incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche da conferirsi a tecnici liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali e a società di ingegneria.

 

Art.  2

INCARICO DI PROGETTAZIONE AFFIDATO A DUE O PIÙ PROFESSIONISTI - COMPITI DEL CAPOGRUPPO

1. Il presente articolo trova applicazione ove l'incarico sia conferito a due o più professionisti. Le prestazioni vengono compensate come fossero rese da un unico professionista, ad eccezione delle prestazioni relative alle progettazioni speciali quali la progettazione degli impianti  termico e sanitario, elettrico ed il progetto delle strutture statiche.

2. L’incarico deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli professionisti.

3. Con la firma del contratto d'incarico i professionisti nominano "capogruppo" il professionista qualificato come tale nel contratto medesimo, con incarico di rappresentarli di fronte all'Amministrazione in tutti i rapporti derivanti dall'incarico.

4. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell  Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all  estinzione del rapporto. Tuttavia l’Amministrazione puo  far valere direttamente le responsabilita  a carico dei singoli professionisti.

5. Il capogruppo è tenuto a coordinare l'attività del gruppo, a includere nel progetto la valutazione di spesa relativa alle strutture in cemento armato e alle parti speciali, a inserire con opportuno lavoro di coordinamento e controllo gli elaborati relativi alle suddette strutture e parti speciali, onde soddisfare all'esigenza che il progetto offra, pure nelle diverse fasi della progettazione, un quadro tecnico-economico integrato unitario e completo dell'intera opera. Per la prestazione anzidetta spetta al capogruppo un compenso solo qualora l'incarico sia conferito a non meno di tre professionisti (art. 13, comma 3).

6. Il rapporto di collaborazione non determina di per se  organizzazione fra i professionisti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali.

7. In caso di fallimento della societa  o, se trattasi di professionisti, in caso di morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall  ordine o collegio professionale l  Amministrazione ha facolta  di proseguire il contratto con altra societa  o professionista in possesso dei prescritti requisiti di idoneita  oppure di recedere dal contratto.

 

Art.  3

PROPRIETÀ DEL PROGETTO - VARIANTI E AGGIUNTE

1. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, sempreché il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali.

 

Art.  4

ISTRUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE,

PARERI, NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'Amministrazione può impartire istruzioni circa la compilazione del progetto.

2. Qualora l'incarico sia conferito ad un unico progettista, questi è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo dei professionisti cui egli affidi la progettazione di impianti speciali o di parti di essi e a riconoscere i relativi onorari computati ai sensi del presente disciplinare. L'Amministrazione ha facoltà di impartire istruzioni anche ai predetti professionisti o di includerli, a richiesta del capogruppo, nell'incarico di progettazione.

3. Nel corso della progettazione il progettista è tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni ed in particolare la concessione edilizia. E', pertanto, suo obbligo:

a) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;

b) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione.

 

Art.  5

DATA DI RIFERIMENTO DEI PREZZI DI PROGETTO

1. I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto. Le descrizioni delle prestazioni dovranno conformarsi alle descrizioni riportate nell'elenco dei prezzi informativi della Provincia.

 

Art.  6

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA - PROGETTO DI MASSIMA CON SOLUZIONI DISTINTE - INDAGINI

1. Il progettista ovvero il progettista capogruppo deve presentare, nel termine concordato, un progetto di massima, diretto a concretare i criteri informatori e l'entità approssimativa dell'opera nonché a determinare l'ordine di grandezza della spesa. Nel contratto d'incarico sono elencati i singoli elaborati formanti il progetto di massima (appendice 1).

2. La presentazione di progetti di massima con soluzioni distinte e diverse può avvenire esclusivamente su espressa richiesta dell'Amministrazione; nella richiesta è indicato il relativo compenso o sono fissati i criteri per il calcolo del compenso medesimo (art. 13, comma 4).

3. Occorrendo, per la redazione del progetto, compiere speciali indagini (geologiche, geotermiche, idrogeologiche ecc.), il progettista dovrà presentare apposito preventivo di spesa all'Amministrazione, la quale avrà ampia facoltà di provvedere nel modo più opportuno.

 

Art.  7

FACOLTÀ DI RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

1. L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista, qualora, per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, ritenga non conveniente dar seguito alle ulteriori fasi progettuali. In siffatto caso al progettista è corrisposto il compenso a norma dell'art. 13, comma 8.1, sempreché sul progetto di massima il competente organo consultivo abbia espresso parere positivo.

2. Ove sul progetto di massima non venisse espresso parere positivo dal competente organo consultivo per accertato difetto dello studio, al professionista non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista.

 

Art.  8

PROGETTO DEFINITIVO - PRESENTAZIONE DELL'ELABORATO PROGETTUALE NECESSARIO PER PARERI, NULLA OSTA E CONCESSIONE EDILIZIA - ULTERIORE FACOLTÀ DI RECESSO

1. Entro il termine concordato, decorrente dalla data di comunicazione del benestare espresso dall'Amministrazione sul progetto di massima, il professionista predispone l'elaborato progettuale da presentare, con le relative domande, agli uffici competenti al rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni. Gli elementi costitutivi di detto elaborato progettuale sono elencati nell'appendice n. 2 del contratto d'incarico. L'Amministrazione provvede a far pervenire al professionista copia di tutti gli atti che pervengano dagli uffici competenti in relazione alle domande anzidette. Il progettista è tenuto a presentare mensilmente relazione scritta all'Amministrazione circa l'andamento delle procedure di autorizzazione. Nei casi di particolare urgenza l'incarico per l'elaborazione del progetto esecutivo può essere conferito subito dopo che sia intervenuto il benestare sul progetto di massima.

2. Il progettista è tenuto ad introdurre senza indugio nell'elaborato progettuale di cui sopra tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e della concessione edilizia, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Spetta al progettista provvedere affinché i necessari pareri, la concessione edilizia ecc. siano rilasciati il più rapidamente possibile.

3. L'Amministrazione è in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista qualora, nonostante le modifiche ed i perfezionamenti anzidetti, non sia possibile conseguire la concessione edilizia, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni, ovvero qualora la stessa Amministrazione per suo insindacabile motivo ritenga non conveniente dar seguito ad ulteriori fasi della progettazione. In siffatto caso, e sempre che l'elaborato progettuale abbia conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo, al progettista spetta il compenso a norma dell'art. 13, comma 8.2.

 

Art. 9

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Il progettista ovvero il progettista capogruppo è tenuto a riassumere in un unico elenco, da presentare all'Amministrazione, gli estremi (oggetto, numero e data, ufficio emittente) della concessione edilizia, dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni conseguite, assicurando espressamente che il progetto rispetta il piano urbanistico e che, in relazione alla natura e al contenuto del progetto, non è necessario alcun altro parere o nulla osta od autorizzazione. Preso atto di ciò l'Amministrazione comunica il proprio assenso alla prosecuzione dell'incarico e dalla data di tale comunicazione ovvero (in caso di ritardo di presentazione della predetta dichiarazione) dalla data del rilascio dell'ultimo parere, dell'ultimo nulla osta o della concessione edilizia decorre un ulteriore termine per la consegna all'Amministrazione di due esemplari del progetto esecutivo.

2. Il progetto esecutivo deve contenere gli elaborati elencati in appendice al contratto e, in caso di ricorso all'espropriazione, anche la documentazione di cui al successivo art. 10 (appendice n. 3).

3. Altri cinque esemplari del progetto esecutivo e cinque copie del capitolato speciale d'appalto vanno consegnati all'Amministrazione entro venti giorni dalla data di richiesta. Il progettista è, inoltre, tenuto a fornire senza alcun compenso la documentazione che si rendesse necessaria in corso d'opera.

4. Assieme agli elaborati di cui sopra devono essere consegnati i relativi "controlucidi" di progetto, qualora l'Amministrazione lo richieda.

 

Art. 10

ELABORATI DA PRESENTARE IN CASO DI RICORSO ALL'ESPROPRIAZIONE

In caso di acquisizione del terreno mediante esproprio al progetto definitivo vanno allegati i seguenti documenti:

a) una relazione illustrativa sul progetto redatta nelle due lingue;

b) una mappa catastale:

1. sulla quale siano evidenziate le aree da espropriare e/o da gravare con servitù,

2. ingrandimento della mappa in scala 1:1000 con indicazione delle aree di progetto,

3. tipo di frazionamento per progetti di edilizia;

c) elenco dei proprietari iscritti al libro fondiario con indicazione del Comune catastale, della partita tavolare, delle particelle, dell'area da acquisire - espressa in metri2- ovvero, in caso di asservimento, dell'area da gravare con servitù - espressa in metri2-, della superficie - sempre in metri2- da occupare per la durata dei lavori, cognome, nome, data e luogo di nascita nonché quota di proprietà dei proprietari, con attestazione che i dati corrispondono a quelli del catasto e del libro fondiario;

d) estratto della parte grafica del piano urbanistico con indicazione degli estremi di approvazione del piano medesimo e della relativa legenda.

 

Art. 11

CONSULENZA ARTISTICA E TECNICA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE PORTANTI

1. Il progettista è tenuto a prestare la consulenza artistica e/o tecnica nella fase esecutiva dei lavori. Per tale prestazione gli spetta il compenso previsto all'art. 15, comma 2.

2. Il professionista che provvede alla progettazione delle strutture portanti è tenuto a dirigere l'esecuzione delle strutture stesse; per tale prestazione ha diritto al compenso previsto all'art. 15, comma 1.

 

Art. 12

MODIFICHE AL PROGETTO - PERIZIE DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVE

1. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell'Amministrazione richiedano variazioni nell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto l'Amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo.

3. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli sono richiesti dall'Amministrazione; per tali prestazioni gli spettano i compensi a norma dell'art. 15, comma 3. Al progettista tuttavia non spetta alcun compenso se dette varianti o aggiunte siano richieste in conseguenza di difetti di progettazione.

 

Art. 13

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER LA PROGETTAZIONE

1. Tariffe da assumere a base dell'onorario professionale

1.1. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene calcolato sulla base delle aliquote indicate nelle tabelle A e B di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni e delle tariffe dei periti industriali e dei geometri; a tal fine ed in relazione a quanto disposto dall'art. 14 della stessa legge, il contratto d'incarico prevede sia le singole classi e categorie di cui si compone l'opera da progettare, sia le relative aliquote di parzializzazione desunte dalla tabella B, fermo restando che, ai fini della liquidazione dell'onorario, non possono essere prese in considerazione categorie e classi diverse da quelle previste nel contratto.
Al progettista capogruppo sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere a) e b), calcolate sull’importo complessivo del progetto. Sull’importo complessivo del progetto esecutivo (compreso l'importo delle strutture statiche ma escluso l’importo per  gli impianti speciali) vengono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere c) ed e). Gli sono, inoltre, riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere d) e f) commisurate a quella parte del preventivo particolareggiato, per la quale abbia predisposto il calcolo analitico dei costi ed il capitolato d'appalto.
Al progettista delle parti speciali spetta, sull'ammontare di sua pertinenza del progetto esecutivo, il compenso per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed, inoltre, quelle di cui alle lettere d) e f), qualora abbia predisposto il preventivo particolareggiato ed il capitolato d'appalto.
Per la progettazione degli arredamenti su misura sono riconosciute le prestazioni parziali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f). Per arredamenti di serie sono riconosciute le prestazioni parziali a), d), f).

1.2. Qualora le prestazioni del professionista non seguano lo sviluppo completo dell'opera, l'onorario è aumentato del 25% per incarico parziale ai sensi dell'art. 18, comma 1, della tariffa professionale.
Ove l'Amministrazione limiti l'incarico alla sola progettazione ovvero alla sola direzione lavori, al professionista è corrisposto contestualmente all'onorario il compenso per incarico parziale.
Il professionista ha, inoltre, diritto alla liquidazione del compenso per incarico parziale qualora, decorsi due anni dall'approvazione del progetto, non si proceda al conferimento d'incarico di direzione lavori.
La maggiorazione per incarico parziale non si applica qualora il professionista incaricato della progettazione rifiuti di assumere la direzione dei lavori.

2. Importo da assumersi a base di calcolo dell'onorario

2.1. A base di liquidazione dell'onorario vengono assunti i soli costi di costruzione delle opere delle singole classi e categorie riconosciuti ammissibili dal competente organo consultivo dell'Amministrazione.

2.2. Gli onorari per la progettazione sono liquidati come segue:

a) dopo l'approvazione del progetto di massima, si da luogo alla liquidazione dell’acconto del 90% dell'onorario spettante calcolato applicando all'importo di progetto la relativa aliquota della tabella A parzializzata nella percentuale di cui alle lettere a) e b) della tabella B della tariffa professionale; nel caso in cui si tratti di progetto di massima cui faccia seguito un progetto esecutivo articolato in più lotti viene, invece, liquidato l'intero importo del relativo onorario compreso il compenso del 25% per incarico parziale, calcolato come sopra;

b) dopo il rilascio della concessione edilizia, dei nulla osta e delle autorizzazioni da parte dei competenti uffici e dopo la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 9, punto 1, si da luogo alla liquidazione dell’acconto del 90% dell'onorario spettante calcolato applicando all'importo del progetto di massima la relativa aliquota della tabella A parzializzate nella percentuale di cui alle lettere a) b) e c) della tabella B della tariffa professionale, in misura ridotta al 75% dell’importo ottenuto e detraendo l'acconto già corrisposto; in caso di progettazione di un lotto si applica sull'importo presunto del lotto la relativa aliquota della tabella A parzializzata nella percentuale di cui alle lettere c) della tabella B della tariffa professionale, nella misura ridotta al 75% dell’importo ottenuto, senza detrazione dell'onorario già liquidato per il progetto di massima;

c) dopo l'approvazione del progetto esecutivo si da luogo alla liquidazione dell'importo residuo dell'onorario spettante, calcolato applicando agli importi delle singole classi e categorie previste dal contratto d'incarico le relative aliquote della tabella A parzializzate nella percentuale di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) della tabella B della tariffa professionale detraendo gli acconti già corrisposti; viene, inoltre riconosciuta la maggiorazione nella percentuale del 50% dell’aliquota di cui alla lettera a) della tabella B) della tariffa professionale, a compenso delle prestazione aggiuntive inerenti lo sviluppo degli elaborati necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia (vedasi art. 21 della tariffa professionale). Qualora si tratti di progettazione di lotto esecutivo, si applicano le aliquote di cui alle lettere c) d) e) f) della tabella B), detraendo l'acconto a norma del suesposto punto b);

2.3. Qualora l'Amministrazione competente entro tre mesi non si esprima sul progetto di massima ovvero sul progetto esecutivo o entro sei mesi non si esprima sul progetto definitivo, oppure qualora non vengano rilasciati i necessari pareri ed autorizzazioni per fatti non imputabili al progettista, si da luogo alla liquidazione dell'onorario rispettivamente ai sensi dei punti a) e b), paragrafo 2.2, e nella misura del 75% dell'onorario di cui al punto c), paragrafo 2.2, fermo restando che l’importo assunto a base di liquidazione dell’onorario non può essere superiore all'importo approvato dal competente organo dell'Amministrazione.

3. Funzioni di coordinamento

3.1. Qualora l'incarico sia conferito a tre o più professionisti, il capogruppo ha diritto ad un compenso aggiuntivo pari al 10% del suo onorario complessivo. In nessun caso la maggiorazione può essere corrisposta se l'incarico è conferito a meno di tre professionisti.

4. Progetti di massima con soluzioni distinte e diverse

4.1. Qualora l'Amministrazione richieda la presentazione di progetti di massima contenenti soluzioni distinte e diverse, il relativo compenso è quello indicato nella lettera di richiesta, computato ai sensi dell’art. 21, comma 1 - Tariffa professionale.

5. Redazione del piano di massima per l'appalto-concorso

5.1. Qualora, per la realizzazione di opere speciali, sia prevista in progetto l'adozione del sistema dell'appalto-concorso ed a tal fine sia stato predisposto il relativo piano di massima, il compenso spettante per la redazione del suddetto piano di massima si calcola assumendo l'importo per le opere speciali determinato secondo il criterio di cui al comma 2.1 ed applicando a tale importo la relativa aliquota della tab. A della tariffa professionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere a), b), f) della tabella B qualora le prestazioni siano state effettivamente svolte.

6. Progetti di stralcio

6.1. Il compenso per la compilazione di eventuali progetti di stralcio del progetto esecutivo è calcolato come segue:

a) determinando l'importo del progetto di stralcio da porsi a base di liquidazione dell'onorario, ed applicando al medesimo la percentuale ad esso afferente secondo la tabella A parzializzata con l’aliquota di cui alla lettera c) della tabella B della tariffa professionale;

b) della somma così ottenuta si liquida il 50% dell’importo.

6.2. Per la compilazione di progetti stralcio non si fa luogo né al rimborso forfettario delle spese come previsto all'art. 16 del presente disciplinare né alla maggiorazione dell'onorario per incarico parziale. Eventuali spese sostenute possono essere liquidate esclusivamente su presentazione di idonea documentazione.

7. Progetto esecutivo elaborato in più lotti

7.1. Qualora l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo venga compilato ripartendo l’opera in più lotti, al professionista si liquida, in via definitiva, l'onorario per la redazione del progetto di massima complessivo. Per quanto riguarda i progetti esecutivi dei singoli lotti, i relativi onorari sono calcolati come se ciascun lotto costituisse un distinto incarico di progettazione, con la precisazione che, per quanto concerne la tabella B della tariffa professionale, si applicano esclusivamente le aliquote c), d), e), f), e ciò anche nell'ipotesi in cui il progetto esecutivo del lotto si discosti, in tutto o in parte, dal progetto di massima.

8. Sospensione di incarico

8.1. Nel caso in cui l'Amministrazione dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto di massima (art. 7, comma 1), al progettista si liquida il compenso per il progetto di massima - lettere a), b) della tabella B della tariffa professionale - maggiorato del 25% per sospensione dell'incarico, a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.

8.2. Nel caso in cui l'Amministrazione dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto definitivo, al progettista si liquida il compenso per il progetto - lettere a), b), lettera c) ridotta nella misura del 50% di cui alla tabella B della tariffa professionale - maggiorato del 25% per sospensione dell'incarico, a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.

 

Art. 14

DIREZIONE LAVORI

1. L'incarico di direzione lavori deve essere espletato in conformità alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e delle ulteriori disposizioni vigenti. Con l'accettazione dell'incarico, il professionista assume la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti per il direttore dei lavori, nel succitato regolamento.

2. L'incarico di direzione lavori comprende le seguenti prestazioni:

la direzione e sorveglianza dei lavori, l'assistenza al collaudo e la liquidazione;

la misura e la contabilità dei lavori consistenti nella compilazione dei prescritti libretti delle misure e degli altri documenti contabili, nonché la necessaria assistenza ai lavori;

la redazione delle varianti tecniche e suppletive che l'Amministrazione dovesse ritenere necessario far apportare al progetto appaltato;

l'accatastamento, nonché la dichiarazione prevista dalla legge ai fini del rilascio del permesso d'uso.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare periodiche relazioni scritte alla Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'incarico di direzione lavori sia affidato a più professionisti, si procede alla nomina di un direttore dei lavori responsabile principalecon compiti di capogruppo ed adempimenti diversi nei due casi:

a) Qualora i lavori vengano assegnati all’appaltatore sotto forma di appalto unico, spetta al direttore dei lavori capogruppo coordinare i lavori dei professionisti coincaricati, cui sia stata affidata la direzione dei lavori delle strutture portanti e degli impianti tecnici.

Al direttore dei lavori capogruppo è attribuito il compito di sottoscrivere tutta la documentazione contabile prevista dalla legge.

Parimenti egli ha l'obbligo di sottoscrivere tutti i documenti che a norma di legge rientrino nella competenza della direzione lavori.

I direttori dei lavori delle parti speciali controfirmano la predetta documentazione per i settori di loro competenza.

b) Qualora, espletando appalti separati, i lavori vengano assegnati a diversi appaltatori, al direttore dei lavori titolare del contratto principale spetta il compito di coordinare l'attività dei direttori dei lavori di settore, i quali hanno peraltro l'obbligo di fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie.

 

Art. 15

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Direzione lavori

L'onorario per le prestazioni di direzione lavori di cui al I° comma paragrafo 2, art. 14 viene calcolato sulla base delle tabelle A e B, lettere g), i), l), della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e success. mod. ed integr., e delle tariffe dei periti industriali e dei geometri.

1.1. Al direttore lavori principale responsabile è corrisposto l'onorario desunto applicando all'importo complessivo dei lavori, oggetto delle sue prestazioni, la relativa aliquota della tabella A della tariffaprofessionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere g), i), l), della tabella B.

1.2. Al direttore dei lavori delle strutture statiche ed al direttore dei lavori degli impianti tecnici e´ corrisposto l'onorario desunto applicando all'importo delle opere di loro pertinenza la relativa aliquota della tabella A della tariffa professionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere g), i), della tabella B. Il compenso di cui alla lettera l) della tabella B è corrisposto al direttore dei lavori che ha adempiuto alle relative prestazioni professionali.

1.3. L’onorario per le prestazioni di misura e contabilità dei lavori viene calcolato in base alla tabella E della tariffa professionale; a tal fine il contratto d'incarico deve indicare anche le eventuali maggiorazioni previste dalla tariffa in calce alla tabella E, ove si tratti di contabilità riguardante i casi ivi contemplati. Su tale onorario non spetta alcun altra maggiorazione, oltre a quelle sopra menzionate.

1.4. L’importo complessivo da assumere a base di liquidazione di ciascuno degli onorari anzidetti è costituito dal consuntivo lordo dell’opera determinato dalla somma di:

a) lavori e forniture da eseguire in conformità al contratto d’appalto,

b) riserve liquidate dall'amministrazione.

1.5. Qualora ai sensi dell’art. 14 del presente disciplinare l'incarico di direzione lavori sia conferito a tre o più professionisti, il direttore dei lavori responsabile principale ha diritto ad un compenso aggiuntivo pari al 10% del suo onorario complessivo.

1.6 Per la direzione lavori di arredi su misura sono riconosciuti gli onorari desunti dall’applicazione della relativa aliquota della tabella A della tariffa professionale parzializzata nella percentuale di cui alle lettere g), e l), della tabella B.  Nel caso di arredi di serie gli onorari riconosciuti sono parzializzati nella percentuale di cui alle lettere g), ridotta nella misura del 50% e l) della tabella B.

2. Consulenza artistica e/o tecnica

2.1. Qualora l'incarico di direzione dei lavori sia stato conferito ad altro tecnico diverso dal progettista le prestazioni di consulenza artistica e/o tecnica svolte da quest’ultimo, si intendono compensate mediante il riconoscimento dell'aumento dell’onorario del 25% per incarico parziale dovuto ai sensi dell'art. 18, comma 1, della tariffa professionale.

3. Perizie di variante tecnica e perizie suppletive
L’onorario per la redazione di varianti od aggiunte apportate al progetto nel corso dei lavori viene calcolato applicando i seguenti criteri:

3.1. Perizia di sola variante tecnica con importo contrattuale invariato o in diminuzione:

a) si assume a base di liquidazione d'onorario l'importo lordo delle variazioni tecniche comunicato dal competente ufficio;

b) all'importo lordo assunto a base di liquidazione dell'onorario si applica quindi l'aliquota della tabella A, afferente al nuovo complessivo importo lordo dei lavori.
Alla somma cosí ottenuta si applicano le percentuali della tabella B parzializzate sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dal progettista ed in quanto tali, riconosciute ammissibili dal competente ufficio.

3.2. Sola perizia suppletiva con importo contrattuale in aumento:

a) si assume a base di liquidazione dell’onorario l'importo suppletivo lordo della perizia di cui trattasi;

b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 3.1.b).

3.3. Perizie di variante tecnica e suppletiva con importo contrattuale in aumento:

a) si assume a base di liquidazione dell'onorario l'importo complessivo lordo ottenuto sommando l'importo delle variazioni tecniche riconosciuto ammissibile dal competente ufficio all'importo suppletivo dei lavori previsti;

b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 3.1.b).

3.4. Gli onorari a compenso delle suddette perizie spettano esclusivamente nel caso in cui queste siano state promosse dall'Amministrazione e non siano dovute in seguito a difetti di progettazione.

4. Cessazione dell'incarico

4.1. Qualora l'incarico, per motivi non imputabili al professionista, dovesse essere revocato, la liquidazione dell'onorario spettante per la direzione lavoriè fatta sulla base dell'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti. L'onorario è aumentato del 25% per sospensione d’incarico e si intende liquidato a tacitazione definitiva, impregiudicato quanto previsto dall'art. 16 della tariffa professionale.

4.2. Nessun compenso od indennizzo spetta al professionista nel caso in cui l’esecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non venga iniziata.

4.3. L'onorario per la direzione lavori delle strutture portanti è corrisposto dopo il collaudo staticodelle stesse; sono ammessi non più di due acconti in relazione alle prestazioni svolte.

4.4. L'onorario per la compilazione delle perizie di variante tecnica e/o suppletive ai sensi dell'art. 14 viene liquidato immediatamente dopo che l'Amministrazione ha provveduto alla loro approvazione.

 

Art. 16

RIMBORSO SPESE E COMPENSI A VACAZIONE

1. A rimborso delle spese e delle vacazioni sostenute dal professionista può essere corrisposta una somma da concordarsi entro il limite percentuale previsto dall'art. 13 della tariffa professionale.

2. Il rimborso forfettariosi applica a tutti gli onorari contemplati nel presente "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche". Resta impregiudicato il divieto di liquidazione forfettaria delle spese (incarico conferito a due o più professionisti) stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 1.7.1977 n. 404.

3. La percentuale di conglobamento di spese e vacazioni pattuita viene applica all'importo netto dell'onorario da liquidare.

4. Il compenso per onorari e spese occorrenti per eventuali rilievi, misure, apposizione di termini e caposaldi, trivellazioni, pratiche di accatastamento, documentazione per la procedura ordinaria della verifica di impatto ambientale è liquidato a parte, quando tali prestazioni vengano richieste dall'Amministrazione. Le percentuali per il rimborso forfettario delle spese sulla base delle percentuali di cui alla seguente tabella comprendono la fornitura di elaborati progettuali in due lingue, qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente.

5. Le spese di cui al precedente comma 1 per le quali non è ammesso il rimborso forfettario nonché i compensi di cui al precedente comma 4 sono rimborsati esclusivamente a fronte della presentazione della relativa documentazione di spesa oppure di una dichiarazione sostitutiva autenticata sotto forma di atto notorio prodotta dal professionista e contenente l'elenco delle spese di cui trattasi.

6. A determinazione delle aliquote afferenti spese e vacazioni si applicano, per scaglioni di onorario, i criteri della seguente tabella.

 

TABELLE FÜR DIE SPESEN

TABELLA PER IL RIMBORSO SPESE

BETRAG DES HONORARS (Lire)

IMPORTO DELL’ONORARIO

von/da

bis/a

%

0

2.000.000

35,0

2.000.000

4.000.000

35,0

4.000.000

6.000.000

34,0

6.000.000

8.000.000

33,0

8.000.000

10.000.000

32,0

10.000.000

20.000.000

31,0

20.000.000

30.000.000

30,0

30.000.000

40.000.000

29,0

40.000.000

60.000.000

28,0

60.000.000

80.000.000

27,0

80.000.000

100.000.000

26,0

100.000.000

150.000.000

25,0

150.000.000

200.000.000

24,0

200.000.000

250.000.000

23,0

250.000.000

300.000.000

22,0

300.000.000

350.000.000

21,0

350.000.000

400.000.000

20,0

400.000.000

500.000.000

19,0

500.000.000

600.000.000

18,0

600.000.000

700.000.000

17,0

700.000.000

800.000.000

16,0

800.000.000

900.000.000

15,0

900.000.000

1.000.000.000

15,0

Art. 17

DISEGNI E RILIEVI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE - RIDUZIONE DELL'ONORARIO

1. L'Amministrazione ha facoltà di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino la redazione del progetto, nonché di fornirgli consulenza e collaborazione.

2. Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di detta facoltà, l'onorario ed il rimborso spese sono congruamente ridotti in misura da concordare con il professionista.

 

Art. 18

RITARDI - PENALI - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

1. Qualora la presentazione degli elaborati di progetto venga ritardata oltre i termini di cui rispettivamente agli articoli 7, 8, 9, 10 e 15, è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% dell'onorario, da trattenersi sull'onorario stesso.  L’importo complessivo della penale in detrazione non può tuttavia superare il 30% dell'onorario.

2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 60, l’Amministrazione resta libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente e questi non può pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

 

Art. 19

COMPILAZIONE DELLA PARCELLA

1. La liquidazione delle competenze ha luogo su presentazione di parcella redatta in forma analitica. Pertanto, la parcella deve indicare:

a) gli estremi del disciplinare d'incarico (oggetto dell'incarico e data della stipulazione del contratto);

b) l'importo assunto a base di calcolo dell'onorario in conformità a quanto stabilito agli artt. 13 e 15;

c) la percentuale di applicazione con esplicita menzione della classe e della categoria dell'opera cui la prestazione si riferisce (tabella A della tariffa professionale);

d) l'aliquota di parzializzazione di cui alla tabella B della tariffa professionale, con la menzione delle singole lettere indicanti le prestazioni professionali considerate;

e) l'operazione di calcolo effettuata;

f) i criteri adottati per il rimborso di spese e vacazioni;

g) la somma di cui si chiede la liquidazione al lordo di IVA e contributo Cassa nazionale previdenza ed assistenza.

2. Nella parcella devono essere indicati tutti i dati prescritti dalla vigente normativa fiscale.

 

Art. 20

RIDUZIONI

1. Agli onorari per incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni professionali connesse con la realizzazione di lavori ed altre prestazioni professionali connesse con la realizzazione di lavori pubblici conferiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 viene applicata una riduzione nella misura fissa del 20 % ai sensi dell’articolo 4,  comma 12 bis della  legge 26 aprile 1989, n. 155.

 

Art. 21

DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti; sia la parte attrice che la parte convenuta possono adire anche il giudice ordinario. Al collegio è addetto un segretario, nominato dal committente.

2. In caso di controversie è comunque competente il foro di Bolzano.

 
 

Art. 22

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del professionista le spese di bollo del contratto nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dell’IVA.

 

Art. 23

RINVIO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare si rinvia alla tariffa professionale. Per prestazioni che non risultano definite sia nel presente disciplinare che nella vigente tariffa professionale saranno adottati criteri per il calcolo dell'onorario stabiliti d’intesa con i competenti ordini professionali.

 

Art. 24

ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione del progettista stabilita ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.P. 10.11.1993, n. 20 è richiesta per tutta la durata del periodo di esecuzione dei lavori progettati e deve avere validità fino ad avvenuto collaudo delle opere.

 

Art. 25

NORME TRANSITORIE

1. Il presente nuovo disciplinare si applica a tutti gli incarichi conferiti dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2018, n. 16
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2019, n. 5
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
ActionActionq) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
ActionActionArt. 1  (Assegno Covid-19 per minori)
ActionActionArt. 2  (Entrata in vigore)
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 46
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2021, n. 12
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2021, n. 37
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionAction Art. 1 (Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici)
ActionAction Art. 2 (Medico igienista distrettuale)
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4 (Assistenza odontoiatrica)
ActionAction Art. 5 (Collaborazione tra Comuni e Unità Sanitarie Locali)
ActionAction Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa)
ActionAction Art. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del TFR)
ActionActionArt. 4 (Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR)
ActionActionArt. 5 (Adesione ai fondi di previdenza complementare)
ActionActionArt. 6 (Ammontare delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare)
ActionActionArt. 7 (Destinazione quote TFR ai fondi)
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionArt. 1 (Oggetto)    
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArt. 2 (Compiti di natura generale)  
ActionActionMobilità
ActionActionIndividuazione dei profili professionali
ActionActionNorme transitorie
ActionActionElenco dei profili professionali e la loro ascrizione alle qualifiche funzionali
ActionActionProfili professionali del corpo forestale
ActionActionALLEGATO 3 
ActionActionProfili professionali del personale delle scuole dell'infanzia
ActionActionProfili professionali ad esaurimento
ActionActionProfili professionali - Tabella di corrispondenza
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionArticolo 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArticolo 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionActionArticolo 3 (Aumento dell’indennità provinciale)
ActionActionArticolo 4 (Indennità per il docente vicario o la docente vicaria del dirigente scolastico o della dirigente scolastica)
ActionActionArticolo 5 (Modifica all’art. 23 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di congedo parentale)
ActionActionArticolo 6 (Modifica all’art. 24 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di frazionabilità del congedo parentale e preavviso)
ActionActionArticolo 7  (Modifica all’art. 24 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di congedo straordinario per la malattia del/la figlio/a)
ActionActionArticolo 8  (Modifica all’art. 31 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di aspettativa per il personale con prole)
ActionActionArticolo 9  (Modifica all’art. 33 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di permesso per motivi educativi)
ActionActionArticolo 10  (Congedo straordinario per personale con disabilità praticante sport agonistico)
ActionActionAllegato 1
ActionActionAllegato 2
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e oggetto del contratto)
ActionActionArt. 3 (Aumento dell’indennità provinciale)
ActionActionArt. 4 (Aumenti stipendiali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL))
ActionActionArt. 5 (Adeguamento all’inflazione)
ActionActionAllegato 1
ActionActionAllegato 2
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
ActionAction Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
ActionAction Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
ActionAction Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
ActionAction Delibera 12 marzo 2019, n. 141
ActionAction Delibera 19 marzo 2019, n. 175
ActionAction Delibera 26 marzo 2019, n. 197
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 219
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 221
ActionAction Delibera 16 aprile 2019, n. 296
ActionAction Delibera 30 aprile 2019, n. 324
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 426
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 430
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 462
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 469
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 476
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 477
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 535
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 543
ActionAction Delibera 11 luglio 2019, n. 555
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 597
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 605
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 636
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 637
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 638
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 654
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 658
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 666
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 676
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 678
ActionAction Delibera 27 agosto 2019, n. 717
ActionAction Delibera 3 settembre 2019, n. 751
ActionAction Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
ActionAction Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 897
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 898
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 915
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 925
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 937
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 960
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 961
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 964
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 983
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
ActionAction Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
ActionAction Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 821
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Delibera N. 349 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 387 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 867 del 26.03.2001
ActionAction Delibera N. 1193 del 17.04.2001
ActionAction Delibera N. 1245 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1254 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1406 del 07.05.2001
ActionAction Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
ActionAction Delibera N. 1619 del 21.05.2001
ActionAction Delibera N. 2043 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2050 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2830 del 27.08.2001
ActionAction Delibera N. 3322 del 24.09.2001
ActionAction Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
ActionAction Delibera N. 3769 del 29.10.2001
ActionAction Delibera N. 4326 del 03.12.2001
ActionAction Delibera N. 4453 del 10.12.2001
ActionAction Delibera N. 4786 del 28.12.2001
ActionAction Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
ActionAction Delibera N. 4600 del 17.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction Delibera N. 3406 del 21.07.1997
ActionAction Delibera N. 6209 del 24.11.1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico