(1) Presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.
(2) Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato. 9)
(3) Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata delle unità di personale previste nella allegata tabella A che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.
(4) Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione.
(5) I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.
(6) Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.10)