(1) I ricorsi previsti dal precedente articolo 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.
(2) Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'articolo 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segreteria del tribunale stesso.
(3) Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato articolo 92 rispetto a quello pendente innanzi a sé.
(4) Della sospensione del giudizio è data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale.
(5) Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'articolo 92 è data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio può essere riassunto con le modalità indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.