Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale di cui all'articolo 1, che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.
(2) Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle Province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle Province medesime.
(3) I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle Province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la Provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.