(1) Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 provvede esclusivamente la provincia autonoma di Bolzano. L'onere finanziario a carico della provincia per le funzioni oggetto della delega è considerato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio dal 2013 al 2015.
(2) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
(3) Le disposizioni di cui all'articolo 1 spiegano effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.