Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2003, n. 29.
(1) Il presente regolamento stabilisce procedure semplificate in materia di autocontrollo alimentare.
(2) Ai fini del presente regolamento si intende per:
(3) Ferme restando le semplificazioni di cui al presente regolamento, le industrie alimentari devono.
(1) Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività sottoelencate sono esonerate da ogni ulteriore obbligo di documentazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
(2) Le industrie alimentari che svolgono una o più delle attività di cui al comma 3 devono:
(3) Le industrie alimentari che devono osservare gli obblighi di cui al comma 2 sono quelle che svolgono attività di:
(4) A tutela della salute pubblica, l'organo di controllo competente può prescrivere ulteriori controlli specifici interni e la loro registrazione, previa valida motivazione.
(1) Le seguenti attività devono elaborare un sistema scritto d'autocontrollo in forma semplificata, che deve essere modificato se subentrano dei cambiamenti nei processi produttivi:
(2) La forma della documentazione può essere liberamente scelta dal responsabile, su richiesta, deve essere messa a disposizione degli organi di controllo e comprende:
(3) La frequenza della sorveglianza dei punti critici identificati è da stabilire in modo tale da evitare, per quanto possibile, il superamento dei limiti critici stabiliti e da permettere la tempestiva adozione delle relative misure correttive. La forma della registrazione può essere liberamente scelta dal responsabile.
(4) Le industrie alimentari che svolgono le attività di
(1) Le industrie alimentari non comprese negli articoli 2 e 3 devono elaborare ed attuare un sistema di autocontrollo utilizzando il metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), così come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
(1) I termini concessi per l'ottemperanza alle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, possono essere prorogati dall'organo di vigilanza competente a seguito di motivata richiesta scritta.
(2) Le prescrizioni d'adeguamento impartite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la propria validità. All'atto delle ispezioni di verifica, il personale incaricato dei controlli applica eventualmente le semplificazioni previste dal presente regolamento.
(3) Gli organi provinciali competenti potranno emanare congiuntamente circolari esplicative in merito al presente atto, sentiti gli organi di controllo.
(4) Le associazioni delle varie categorie hanno la possibilità di sottoporre alle autorità provinciali proposte di modelli relativi al piano di autocontrollo. Dette autorità ne esamineranno la correttezza e se del caso ne approveranno la loro idoneità come modello non vincolante per la tipologia di attività.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.