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In vigore al: 31/10/2020
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Sentenze della Corte costituzionale
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Trasferimento di edifici soggetti a tutela strorico-artistica, facenti parte di un maso chiuso - Esclusione del diritto di prelazione
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 dicembre) 7 dicembre 2006, n. 405; Pres. Bile; Red. Amirante
Ritenuto in fatto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 settembre 2004 e depositato il successivo 9 ottobre, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia di Bolzano «27» (recte: 23) luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006).
Espone il ricorrente che la norma impugnata introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (inserendo l'art. 5-quinquies nella legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”) l'esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo di bene culturale «nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela [...] facenti parte di un maso chiuso».
A parere del ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con l'art 4 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige secondo cui la potestà delle Province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza (con particolare riferimento all'art. 8, numeri 3, «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare», e 8, «ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini»), deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».
Aggiunge il ricorrente che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), stabilisce esplicitamente le modalità e i termini attraverso i quali lo Stato e le Province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, già previsti in generale dagli artt. 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).
Risulterebbe, di conseguenza, violato l'articolo 9 Cost., nella parte in cui, per finalità di conservazione dell'unità aziendale dei masi chiusi, si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione dell'obbligo di denuncia e della prelazione a favore dello Stato (o della Provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale delle stesse conservazione, tutela e fruizione di tali beni, previste dall'ordinamento nazionale.
Appare per contro evidente che, allorché l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuità del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non sarebbe giustificata (art. 3, primo comma, Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale.
Infine, ad avviso del ricorrente, la suddetta esclusione renderebbe estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della Provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute, essendo questi assoggettati ad un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.
2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Bolzano la quale – premesso di essere intervenuta, con la legge impugnata, in un settore che involge una serie di aspetti concernenti sia la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale situato nel proprio territorio, sia l'ordinamento dei masi chiusi – afferma che, prima delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, essa era titolare di una competenza esclusiva in materia di beni culturali, in relazione alla quale disponeva di un ampio raggio di attribuzioni, limitate unicamente dalle competenze che, in via eccezionale, rimanevano allo Stato. Per altro verso, la “tutela dei beni culturali” rientra oggi nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), restando di competenza delle Regioni la sola valorizzazione, peraltro con il limite dei principi fondamentali contenuti in leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, Cost.). Le nuove norme costituzionali, attribuendo alle Regioni una competenza legislativa concorrente nel solo ambito della valorizzazione dei beni culturali, si rivelano maggiormente limitative dell'autonomia provinciale rispetto a quanto previsto dalle norme dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione e, quindi, in base all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) esse non dovrebbero applicarsi alla Provincia.
Secondo la difesa provinciale, in particolare, lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige riserva la competenza in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» alla potestà “esclusiva” o “primaria” delle Province (art. 8, n. 3, dello statuto). Le norme di attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 690 del 1973 definiscono in concreto la portata e le modalità di esercizio della competenza provinciale. L'art. 1, primo comma, di tale decreto, infatti, prevede che «le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto»; nel contempo, il secondo comma del medesimo articolo dispone la permanenza in capo allo Stato – ai sensi dell'art. 109 dello statuto – delle attribuzioni nei confronti dei soli beni indicati nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48 (Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale), cioé: il monumento della vittoria di Bolzano e il monumento dell'alpino di Brunico. Oltre a questa ipotesi specifica, i limiti alla competenza provinciale sono chiaramente individuabili dal testo del medesimo d.P.R. n. 690 del 1973, che in alcuni articoli rinvia espressamente alla permanenza in capo allo Stato di talune attribuzioni concernenti aspetti settoriali della tutela dei beni culturali, come ad esempio in materia di archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale (art. 2, terzo comma) o di esportazione e importazione dei beni soggetti alla legge n. 1089 del 1939 (art. 7).
Non rientra, invece, nell'ipotesi di permanenza di funzioni in capo allo Stato la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del suddetto decreto il quale si limita a prevedere che il diritto di prelazione spetta, «nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare», in via generale alle Province autonome e che, solo quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, esso deve essere esercitato «nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1 ° giugno 1939, n. 1089».
L'ampiezza delle competenze provinciali in questa materia viene definita rinviando ad una nozione molto ampia di «patrimonio storico, artistico e popolare», che infatti ricomprende – ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 690 del 1973 – oltre ai beni mobili e immobili rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 1089 del 1939 (abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e oggi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. n. 42 del 2004), tutte quelle cose «che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate».
Inoltre, per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato alla Provincia di Bolzano risulta competente la Ripartizione provinciale beni culturali (secondo quanto dispone l'art. 1, comma 1, della legge prov. di Bolzano n. 26 del 1975), alla quale spetta, quindi, anche la competenza ad avviare il procedimento in esito al quale la Giunta provinciale sarà chiamata a adottare il provvedimento di vincolo su un bene culturale (art. 5-bis della citata legge provinciale n. 26 del 1975).
La competenza provinciale primaria abbraccia, in primo luogo, la medesima materia dei “beni culturali”, così come definita nell'art. 148, comma l, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e si estende poi alla disciplina di tutte quelle funzioni e di tutti quei compiti che il successivo art. 149, commi 3 e 4, del medesimo decreto attribuisce allo Stato.
Anche in materia di ordinamento dei masi chiusi, le disposizioni dello statuto di autonomia (art. 8, n. 8) attribuiscono alla Provincia una competenza legislativa di tipo “esclusivo” o “primario”. Tale competenza statutaria – la quale richiama la necessità che rimanga in seno alla Provincia la potestà di regolamentare un istituto sconosciuto nel resto dell'Italia ed espressione di antichissime tradizioni tirolesi – non può essere limitata da alcuna competenza statale, incontrando esclusivamente le limitazioni disposte in via generale dall'art. 4 dello statuto.
La non fondatezza della questione viene anzitutto motivata dalla Provincia sulla base di un'erronea lettura dell'art. 6 del d.P.R. n. 690 del 1973 compiuta dal ricorrente nell'assumerne la violazione, in quanto dalla disposizione si evince chiaramente che essa non riguarda in alcun modo l'esercizio di un diritto di prelazione ad opera dello Stato, essendo le Province autonome le uniche titolari di tale diritto.
In secondo luogo, il richiamo degli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939 ad opera della citata norma di attuazione non varrebbe né come fondamento, né come modalità di esercizio generale di detto diritto da parte delle Province autonome, bensì solo come criterio da rispettare nel caso specialissimo in cui i beni per i quali le Province si avvalgano del diritto di prelazione appartengano allo Stato (perché anche in questo caso spetta comunque ad esse esercitarlo).
In conclusione, ogni aspetto concernente la regolamentazione giuridica dei masi chiusi rimarrebbe nella competenza esclusiva del legislatore provinciale, il quale è stato costantemente chiamato a disciplinarne l'assetto complessivo, alla luce delle esigenze scaturenti, volta per volta, dall'evoluzione dei rapporti giuridico-sociali.
Inoltre, l'esclusione del diritto di prelazione sugli immobili soggetti a vincolo storico-artistico e facenti parte di un maso chiuso si porrebbe quale compiuta realizzazione delle finalità di tutela sottese al principio di cui all'art. 9 Cost.; incentivando la continuità familiare nella titolarità di detti beni, la disposizione impugnata perseguirebbe, infatti, l'intento di non alterare il regolare proseguimento delle attività tradizionalmente svolte all'interno dei masi chiusi, garantendo in questo modo la vitalità e l'evoluzione di un istituto che rientra a pieno titolo nel patrimonio storico, artistico e culturale della Repubblica.
Del tutto generica e, pertanto, inammissibile sarebbe, infine, la censura formulata con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; non si vede, infatti, in quale elemento della disciplina impugnata e con riferimento a quale situazione possa ravvisarsi una disparità di trattamento. La soluzione per la quale ha optato il legislatore provinciale, disponendo che il diritto di prelazione della Provincia è escluso in quei casi in cui si tratta di successione aziendale entro il quarto grado, tiene al contrario conto di tutti i principi costituzionali (in particolare, del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.), non sacrificandone alcuno a favore dell'altro. Si tiene, infatti, giustamente conto della circostanza che spesso «l'eredità» viene regolata con atti inter vivos quando l'assuntore invecchia e si vede, quindi, costretto a trasferire il maso chiuso ai familiari.
3. Con successivo ricorso, notificato alla Provincia autonoma di Bolzano il 16 settembre 2005 e depositato il 26-27 settembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni). Tale ricorso, proposto anche, «per quanto occorrere possa», nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige ed a questa notificato il 16 settembre 2005, è stato depositato il 27 settembre 2005, oltre il termine di cui all'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La norma censurata sostituisce quella impugnata con il precedente ricorso, prevedendo l'esclusione dall'obbligo di denuncia nella medesima ipotesi – ivi contemplata – di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale, ma entro il terzo grado di parentela (non più quindi entro il quarto). Peraltro, non viene reiterata in modo esplicito l'esenzione dall'obbligo di denuncia già contenuta nel secondo comma della disposizione sostituita e si lascia fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.
Secondo l'Avvocatura, che riproduce gli argomenti già svolti, la formulazione della norma impugnata, nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di proprietà dai casi di successione aziendale tra parenti fino al terzo grado, genera dubbi sulla permanenza generalizzata dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.
4. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, contestando il merito del ricorso e riservandosi ulteriore memoria. Successivamente la Provincia ha proposto istanza per la trattazione congiunta dei due ricorsi.
5. Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato ulteriore memoria, in riferimento al primo dei due ricorsi, in cui chiede preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta modifica della norma impugnata.
6. Anche in riferimento al ricorso n. 82 del 2005, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollecitato una pronuncia di inammissibilità, sul rilievo che la norma impugnata sarebbe meramente ricognitiva di quell'esclusione del diritto di prelazione, nei casi in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga nell'ambito familiare, già prevista con l'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2001), mai impugnato. Peraltro, la norma di cui al ricorso n. 97 del 2004, sottolinea la Provincia, è stata modificata dalla disposizione ora impugnata, proprio dopo la proposizione del ricorso anzidetto.
Sempre in via preliminare, si eccepisce poi la sommarietà del ricorso, che si limiterebbe ad evocare in modo impreciso alcuni parametri statutari, senza soddisfare i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per poter superare il vaglio di ammissibilità.
Nel merito, la Provincia insiste nelle argomentazioni difensive già svolte relativamente alla propria competenza legislativa primaria in materia di beni culturali e, specificamente, di maso chiuso.
Quanto ai parametri statutari evocati, si osserva che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto indicare in che cosa consista il denunciato contrasto, dato che il generico richiamo alle norme dello statuto non sarebbe sufficiente per motivare l'impugnazione.
Considerato in diritto 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), che inserisce nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26 (Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37), l'art. 5-quinquies, così formulato:
«1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.
2. Per gli immobili di cui al comma 1 non trova applicazione l'obbligo di denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Secondo il ricorrente, tali disposizioni sono in contrasto con gli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, i quali, nell'attribuire alle Province autonome la competenza in materia di tutela e conservazione dei beni culturali nonché di ordinamento dei masi chiusi, prescrivono che essa sia esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
Il ricorrente denuncia il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il quale prevede le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e delle Province autonome. Il ricorrente sostiene, inoltre, che le suddette disposizioni violino gli artt. 3 e 9 della Costituzione.
2. Successivamente, la Provincia di Bolzano, con l'art. 12 della
legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4
(Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), ha sostituito le disposizioni denunciate, stabilendo che «il diritto di prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà».
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con altro ricorso, ha impugnato anche tale disposizione, adducendo ragioni analoghe a quelle che sorreggono il primo. Il ricorrente mette in evidenza come tale disposizione generi dubbi sulla permanenza dell'obbligo di denuncia del trasferimento e lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per abuso della potestà legislativa.
3. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei due giudizi per la loro unitaria trattazione, in quanto hanno ad oggetto questioni concernenti la medesima materia e in gran parte coincidenti.
3.1 Sempre in via preliminare, si deve rilevare che la sostituzione della disposizione impugnata con il primo ricorso, ad opera dell'art. 12 della
legge provinciale n. 4 del 2005
, non ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a che sia decisa nel merito la questione sollevata con il primo ricorso, in quanto non risulta che le disposizioni della legge n. 4 del 2004 non abbiano avuto alcuna applicazione.
4. Sul merito delle questioni, si premette che la disciplina del maso chiuso ha costituito oggetto di scrutinio di costituzionalità sotto vari profili e in tempi diversi.
Fin dalla prima sentenza, fondamentale per quanto concerne la disciplina dell'istituto, questa Corte ha affermato che esso «non trova precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino all'emanazione di quel r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 in base al quale esso istituto cessò di avere formalmente vita». Ha precisato, inoltre, che il legislatore provinciale, in virtù dell'art. 11 n. 9 dello statuto speciale (nel testo originario), «può disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate» (sentenza n. 4 del 1956).
Il principio è stato successivamente ribadito (sentenze n. 5 e n. 40 del 1957; n. 55 del 1964; n. 35 del 1972; ordinanza n. 28 del 1956), ed è bene sottolineare, da un lato, che esso è stato affermato per ritenere la legittimità costituzionale di disposizioni della legislazione provinciale incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione – materie, in via generale, di attribuzione statale esclusiva – dall'altro, che la disciplina statutaria non è, per quanto qui interessa, mutata.
Più di recente questa Corte, svolgendo il proprio ragionamento sulla base degli enunciati principi, ha però precisato che la particolare tutela accordata all'istituto non giustifica qualsiasi deroga alla disciplina generale, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (sentenza n. 340 del 1996).
L'istituto in oggetto, secondo la sintesi fattane da questa Corte nella menzionata sentenza n. 4 del 1956, ha caratteristiche tutte particolari «come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della assunzione di esso fondo come maso chiuso da un unico soggetto, cui un sistema particolare – anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi – permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dello istituto».
5. Alla luce dei principi enunciati, la cui validità la Corte ribadisce ancora, la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni di entrambe le leggi prevedenti l'esclusione della prelazione nei casi indicati non è fondata.
Le norme censurate, infatti, essendo non soltanto predisposte alla tutela della indivisibilità del maso, ma soprattutto finalizzate a mantenerne la connessione con la compagine familiare, non contrastano con le norme statutarie invocate che, lette nei sensi di cui si è detto, giustificano, in materia di masi chiusi, le deroghe alla disciplina generale senza violazioni dell'art. 3 della Costituzione.
Si soggiunge che, alla stregua di quanto detto, non è rilevante la differenza di un grado di parentela tra alienante e destinatario del trasferimento per l'esclusione della prelazione intercorrente tra la disposizione impugnata con il primo ricorso e quella oggetto del secondo, in quanto entrambe le disposizioni sono in funzione della connessione tra maso e famiglia, cui esso appartiene.
Poiché entrambe le disposizioni impugnate sono dirette alla tutela del maso chiuso con riguardo alle peculiarità di siffatto bene, esse non contrastano neppure con l'art. 9 Cost., che attribuisce lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali e del paesaggio alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, e non soltanto allo Stato.
6. Restano da scrutinare le disposizioni che, nell'una e nell'altra legge provinciale, fanno riferimento alla denuncia del trasferimento del maso chiuso nelle circostanze indicate; nella prima per escludere il relativo obbligo, nella seconda per imporlo.
Per quanto concerne quest'ultima, si osserva che la censura trova la sua confutazione nel rilievo che la lettera della disposizione – nello stabilire che «resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà» – non consente dubbi sull'esistenza dell'obbligo stesso. Tuttavia, anche con specifico riguardo alla disposizione sulla esclusione dell'obbligo della denuncia contenuta nella
legge provinciale n. 4 del 2004
, persiste l'interesse del ricorrente per la ragione indicata.
Su questo specifico punto la questione è fondata.
Infatti, anche se lo scopo principale e immediato della denuncia è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo (sicché nei casi in cui la prelazione è esclusa verrebbe meno la ratio della denuncia), deve ritenersi che esso non si esaurisca nel rendere possibile la prelazione stessa. La denuncia ha la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela (ancorché questo possa altrimenti acquisire i dati necessari); tutela che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 della Costituzione.
D'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia – già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 – non è funzionale al regime del maso chiuso.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2004 e dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Indice
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 8/bis
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
r') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
s') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
t') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
u') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
v') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
w') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
x') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
y') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
z') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
a'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
b'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
c'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
Art. 1 (Oggetto del regolamento)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Finalità del trattamento dei dati)
Art. 4 (Informazioni agli interessati)
Art. 5 (Titolare del trattamento)
Art. 6 (Soggetti che trattano i dati)
Art. 7 (Modalità del trattamento dei dati personali)
Art. 8 (Tipi di dati sensibili trattati)
Art. 9 (Obblighi e modalità di invio dei dati
al Registro Tumori
)
Art. 10 (Comunicazione e diffusione
delle informazioni
)
Art. 11
(
Misure organizzative e tecniche
di sicurezza
)
Art. 12 (Codifica dei dati trattati)
Art. 13 (Norme transitorie e finali)
Art.
14
(
Entrata in vigore
)
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
Art. 1 (Dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico e presentazione della relativa certificazione)
Art. 2 (Inizio delle prove concorsuali)
Art. 3 (Indicazione nei bandi di concorso)
Art. 4 (Applicabilità)
Art. 5 (Entrata in vigore)
d) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 37
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
z) Contratto collettivo8 marzo 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
Art. 1
Art. 2 (Classificazione, provenienza e composizione dei rifiuti di cui all'articolo 2 della legge provinciale)
Art. 3 (Possibilità di scarichi di rifiuti in fognatura; limiti e criteri di cui all'articolo 3 della legge provinciale)
Art. 4 (Delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani di cui all'articolo 4 della legge provinciale)
Art. 5 (Criteri e disposizioni relative alla cernita dei rifiuti urbani, caratteristiche dei contenitori, dei locali di raccolta e dei mezzi di trasporto; periodicità della raccolta e del travaso dei rifiuti, di cui all'articolo 5 della legge provinciale)
Art. 6 (Smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 della legge provinciale)
Art. 7 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti di cui all'articolo 7 della legge provinciale)
Art. 8 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 8 della legge provinciale)
Art. 9 (Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge provinciale)
Art. 10 (Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio, di cui all'articolo 11 della legge provinciale)
Art. 11 (Vigilanza ed intervento del Laboratorio chimico provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale)
Art. 12 (Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale)
Art. 13 (Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, di cui all'articolo 16 della legge provinciale)
Art. 14 (Coordinamento con altre disposizioni di legge di cui all'articolo 23 della legge provinciale)
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
b) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10
c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Titoli di studio e diplomi necessari per la costituzione di un maso chiuso)
e) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
CAPO I (Prestiti di conduzione)
CAPO II (Contributi integrativi FEOGA)
CAPO III (Sperimentazione)
CAPO IV (Direttive CEE)
CAPO V (Sanzioni amministrative)
Art. 16
CAPO VI (Fecondazione artificiale)
CAPO VII (Pareri tecnico-economici)
CAPO VIII (Comunità montane)
CAPO IX (Credito di assunzione)
CAPO X Disposizioni finali
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
t) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
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14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4 —
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
24/05/1976 - Legge provinciale24 maggio 1976, n. 17
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
17/08/1976 - Legge provinciale17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
26/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
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