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In vigore al: 31/10/2020

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 8 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 8 della legge provinciale)

(1) I rifiuti solidi e semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere possono depositarsi direttamente nelle discariche controllate purché:

  • -  non siano costituiti o non contengano residui di sostanze infiammabili, esplosive o radioattive;
  • -  non siano prevalentemente costituiti da residui oleosi;
  • -  se costituiti da materiali voluminosi, non abbiano struttura tale da essere causa di fenomeni di assestamento anomalo rispetto a quanto di norma si verifica in uno scarico di rifiuti solidi urbani. Tale preclusione non sussiste per i rifiuti che, prima del loro deposito nella discarica, possono essere convenientemente ridotti di volume mediante le attrezzature disponibili presso la discarica;
  • -  se costituiti da carcasse di animali, da rifiuti della macellazione o da partite di cibo avariato, vengano scaricati sul fondo dello strato del deposito ed immediatamente ricoperti con rifiuti o materiale inerte di un consistente spessore;
  • -  se costituiti da fanghi prodotti nei trattamenti di depurazione delle acque di rifiuto, soddisfino ai requisiti del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63; - non inquinino le acque superficiali e sotterranee, nei casi dubbi l' accertamento al riguardo viene demandato all'Ufficio tutela risorse naturali della Provincia.

(2) I rifiuti solidi o semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere, possono essere avviati ad impianti di incenerimento, purché:

  • -  abbiano un potere calorifico compatibile con le condizioni di esercizio dell' impianto;
  • -  non producano emissioni in quantità e con caratteristiche non conformi alle norme contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, nel relativo regolamento d' esecuzione, e residui solidi non compatibili con lo smaltimento nella discarica come stabilito al precedente comma;
  • -  non determinino corrosioni, abrasioni o imbrattamenti nelle diverse parti dell' impianto di trattamento;
  • -  non siano costituiti da sostanze esplodenti, infiammabili o radioattive;
  • -  se costituiti da oggetti ingombranti, ottemperino alle prescrizioni dell' articolo 7, secondo comma, del presente regolamento.

(3) I rifiuti solidi e semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere, possono essere avviati ad impianti di compostaggio, purché:

  • -  non determinino abrasioni, corrosioni o imbrattamenti nelle diverse parti dell' impianto di trattamento;
  • -  non siano costituiti da sostanze oleose, infiammabili, esplodenti o radioattive;
  • -  se costituiti da oggetti ingombranti, ottemperino alle prescrizioni dell' articolo 7, secondo comma, del presente regolamento;
  • -  non siano incompatibili con il ciclo tecnologico di compostaggio e di selezione.

(4) I depositi di stallatico e liquami provenienti da stalle di allevamento non industrializzato devono uniformarsi alle prescrizioni della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 ed al relativo regolamento di esecuzione, nel caso che questi si trovino in zona di rispetto determinata ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge provinciale e del relativo regolamento di esecuzione. L'adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta provinciale con il quale è stata determinata la zona di rispetto.

(5) Quando trattasi di depositi di stallatico e liquami provenienti da allevamenti industriali di bovini, equini, suini e pollame in generale, il progetto per l'adeguamento, così come quello relativo ad ogni nuovo deposito, deve essere trasmesso dal Sindaco all'Assessore provinciale competente, che si esprimerà su conforme parere della terza Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(6) I rifiuti provenienti da ospedali, da istituti di prevenzione e cura e simili, devono essere inceneriti in formi appositamente costruiti in modo tale da garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di emissioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e nel relativo regolamento di esecuzione. Eventuali ceneri ed altri residui che si producono devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio.

(7) I relativi progetti devono essere presentati al Sindaco del Comune territorialmente interessato che lì trasmette all'Assessore provinciale competente; questo si esprime entro 90 giorni su conforme parere della terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(8) Per la scelta dell'ubicazione delle discariche dei materiali di risulta di cave, miniere, opere stradali, ferroviarie, ecc. valgono le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 11, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente regolamento.

(9) Nel caso in cui i rifiuti di cui sopra non siano idrosolubili e non contengano elevate percentuali di materiale e granulometria fine o di argilla, possono essere scaricati anche in fossi, avvallamenti e cave piene d'acqua e nelle zone da bonificare, sempre che non esistano controindicazioni idrogeologiche e paesaggistiche. Le granulometrie fini e l'argilla sono ammessi come riempimento delle care d'argilla.

(10) Le carogne di animali ed i residui di macellazione che non vengono utilizzati industrialmente devono essere inceneriti in forni appositamente costruiti in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e nel relativo regolamento di esecuzione. Eventuali ceneri ed altri residui che si producono devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio.

(11) I relativi progetti devono essere presentati al Sindaco del Comune territorialmente interessato che lì trasmette all'Assessore provinciale competente, su questi si esprime entro 90 giorni su conforme parere della terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(12) I fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque civili e delle acque di processi produttivi in quanto pretrattate, ed il materiale di spurgo dei pozzi neri devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio, inceneriti in formi o usati come fertilizzanti dei terreni coltivati. Il contenuto di umidità dei fanghi deve corrispondere in ogni caso alle esigenze del metodo usato.

(13) Per il trasporto dei fanghi e del materiale di spurgo è fatto obbligo di usare veicoli all'uopo attrezzati per evitare molestie alla popolazione.

(14) Oli e residui di oli combustibili e di lubrificanti e sottoprodotti di oli minerali provenienti da autorimesse, officine, da disoleatori, complessi produttivi di ogni genere, come pure da impianti di riscaldamento in quanto non vengano sottoposti a processo di recupero, nonché materiale impreganto di oli minerali e di loro sottoprodotti, devono essere depositati in cavità naturali o artificiali impermeabili osservando le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 13, del presente regolamento o smaltiti in impianti speciali di incenerimento, i quali devono essere dotati di dispositivo atto ad evitare emissioni in quantità superiore ai limiti ammessi nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

(15) Tale dispositivo è costituito in alternativa:

  • a)  da un apparecchio di miscelazione che alimenta un bruciatore speciale con miscela composta da oli, acque e fanghi;
  • b)  da un apparecchio che ne separa i componenti; gli oli vengono inceneriti in un bruciatore normale, le acque immesse, previa disoleazione, in fognatura ed i fanghi smaltiti secondo le procedure di cui al precedente comma ottavo.

(16) Presso ogni impianto deve essere tenuto un registro, nel quale vengono annotate giornalmente le operazioni di esercizio e manutenzione, nonché le quantità e le caratteristiche del materiale smaltito. In caso di guasti e di funzionamento non normale degli impianti di responsabili di essi sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio tutela risorse naturali.

(17) I pneumatici devono essere smaltiti, brevia frantumazione, in impianti speciali di incenerimento dotati di quei dispositivi adatti a contenere le emissioni entro i limiti stabiliti dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e dal relativo regolamento di esecuzione.

(18) Eventuali metodi nuovi per lo smaltimento di oli e residui di oli e loro sottoprodotti e dei pneumatici possono essere applicati, e dichiarati idonei dalla terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(19) I rifiuti chimicamente aggressivi, velenosi e radioattivi, nonché i fanghi provenienti da impianti di pretrattamento delle acque di processi produttivi, devono essere smaltiti in discariche speciali istituite appositamente in cavità naturali o artificiali del sottosuolo, o in forni di incenerimento.

(20) Le caratteristiche di questi impianti speciali e le modalità di smaltimento vengono stabilite dall'Assessore provinciale competente su conforme parere della terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(21) Gli impianti speciali devono comunque corrispondere alle seguenti caratteristiche:

  • -  in caso di forni di incenerimento, le emissioni che si producono devono essere contenute entro i limiti prescritti dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e dal relativo regolamento di esecuzione; le ceneri ed i residui devono essere smaltiti comunque in discariche controllate speciali;
  • -  in caso di stoccaggio da effettuarsi in cavità naturali o artificiali devono essere osservate le prescrizioni di cui all' articolo 8, comma 13, del presente regolamento;
  • -  deve in ogni caso essere assicurata l' assoluta regolarità di funzionamento degli impianti; in caso di funzionamento irregolare o anomalo lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra deve essere immediatamente sospeso per escludere qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente interno ed esterno;
  • -  deve essere tenuto un registro nel quale vengono annotate giornalmente tutte le operazioni di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria e le interruzioni nonché le quantità e le caratteristiche dei materiali depositati e trattati;
  • -  gli impianti devono essere revisionati per lo meno ogni anno verificando lo stato di manutenzione e l' osservanza delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;
  • -  la terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 può in ogni caso stabilire ulteriori prescrizioni e condizioni quando queste siano ritenute necessarie.

(22) I rifiuti chimicamente aggressivi, velenosi e radioattivi, quando necessitino di un deposito provvisorio prima del loro trasferimento all'impianto di smaltimento devono essere collocati in contenitori speciali, preventivamente autorizzati dall'Assessore provinciale competente, su conforme parere della terza Sezione si cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(23) È fatto obbligo di tenere un registro dove vengono annotate alla fine di ogni giornata lavorativa, le quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti.

(24) Per il trasporto dei rifiuti di cui sopra è fatto obbligo di usare veicoli all'uopo attrezzati. I materiali durante il trasporto devono essere contenuti in contenitori appositi a perfetta tenuta e resistenza all'urto ed allo schiacciamento, quali possono verificarsi in caso di incidenti. I mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti ed i contenitori prima del loro impiego devono essere autorizzati dall'Assessore provinciale competente, su conforme parere della III Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(25) I veicoli adibiti al trasporto devono essere dotati di libretto di viaggio, nel quale sono annotate le percorrenze effettuate, i materiali trasportati e loro peso e tutte le operazioni di carico e scarico.

(26) Il trattamento dei rifiuti esplodenti viene regolato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 e dal relativo regolamento - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, articoli 81 - 110.

(27) I rifiuti infiammabili devono essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti in appositi impianti di annichilamento da autorizzare dall'Ispettorato provinciale antincendi. Il trasporto deve avvenire tramite veicoli all'uopo attrezzati collaudati dall'Ispettorato provinciale antincendi. Il produttore, il trasportatore dei rifiuti infiammabili ed il gestore dell'impianto di smaltimento devono tenere un registro nel quale vengono annotati giornalmente la produzione dei rifiuti infiammabili ed i trasporti ogni volta che avvengono.

(28) Lo stoccaggio di sostanze di cui al comma 9, 10 e 12 del presente articolo in cavità naturali o artificiali sotterranee è consentito solo ove le condizioni geodinamiche garantiscano l'assoluta stabilità del massiccio roccioso, con esclusione delle aree sismiche.

(29) La roccia costituente la cavità deve assolutamente essere impermeabile, formare un corpo omogeneo dal punto di vista idrogeologico e la sua composizione petrografico-mineralogica deve essere inattaccabile dalle sostanze immesse.

(30) La cavità deve essere a profondità tale da garantire una completa protezione della superficie del suolo e delle falde da radiazioni e dai sismi derivanti da eventuali esplosioni.

(31) Lo stoccaggio in strati porosi è consentito solo ove questi costituiscono una struttura completamente isolata e separata dalle falde acquifere ad opera di strati impermeabili sufficientemente potenti. Inoltre la struttura deve essere ubicata in aree stabili; sono da escludere le zone potenzialmente subsidenti.

(32) I granuli componenti lo strato poroso devono essere inattaccabili dalle sostanze immesse.

(33) La profondità della struttura deve essere sufficiente per una completa protezione del suolo e delle falde dalle radiazioni e dai sismi derivanti da eventuali esplosioni, anche in relazione ai possibili futuri utilizzi.

(34) La scelta dell'area di stoccaggio sotterraneo deve essere preceduta da uno studio idrogeologico previsto all'articolo 6, comma 11, punto f) del presente regolamento, integrato ad analisi petrografico-mineralogiche, e da sondaggi stratigrafici necessari, a giudizio dell'Ufficio tutela risorse naturali, per una completa definizione dei parametri di cui ai commi precedenti.

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