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In vigore al: 31/10/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 131)
Uso dell’energia da fonti rinnovabili

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 6 (Soglie, ripristino dello stato originario e divieto di individuazione di zone a destinazione particolare per impianti fotovoltaici)

(1) Impianti che superano le soglie di cui all’articolo 3 possono essere realizzati soltanto in zone a destinazione particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(2) Non è consentito eludere le soglie suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.

(3) In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti devono essere smantellati e dev’essere ripristinato lo stato originario.

(4) L’individuazione di zone a destinazione particolare per l’installazione di impianti fotovoltaici è vietata.