(1) In esecuzione dell’articolo 2, comma 1, lettera m), dell’articolo 21, comma 3, lettera c) e dell’articolo 29, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, recante “Territorio e paesaggio“, di seguito denominata “legge”, il presente regolamento comprende disposizioni riguardanti l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i casi in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili senza un’apposita destinazione urbanistica.
(1) Fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostino prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo delle costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso.
(1) Salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali e previa valutazione del sito in merito a raggiungibilità, necessario adeguamento degli accessi e connessione alla rete elettrica, e purché non ostino prevalenti interessi pubblici, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili i tipi di impianto di seguito elencati:
(1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici, rispettando le seguenti prescrizioni:
(2) Sulle serre è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. Le aziende ortofloricole che dispongono presso la loro sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² occupati da serre, con almeno la metà delle aree predette nella proprietà dell’azienda, possono installare sulle serre esistenti presso la sede dell’azienda pannelli fotovoltaici nella misura massima di 500 m².
(3) È vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali.
(4) Nelle aree rientranti nelle categorie di destinazione bosco, prato e pascolo alberato, pascolo e verde alpino, zona rocciosa e ghiacciaio l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari è ammessa solo parallelamente e in aderenza al tetto, per il fabbisogno personale. Inoltre, pannelli fotovoltaici possono essere installati solo in assenza di allacciamento alla rete elettrica.
(1) La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito sono da considerare altresì la raggiungibilità, il necessario adeguamento degli accessi e la connessione alla rete elettrica.
(2) Per soddisfare il fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica è consentita, anche in deroga al comma 3, lettere b) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza, salva la valutazione di cui al comma 1.
(3) La realizzazione di impianti eolici è vietata nelle seguenti aree:
(1) Impianti che superano le soglie di cui all’articolo 3 possono essere realizzati soltanto in zone a destinazione particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
(2) Non è consentito eludere le soglie suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.
(3) In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti devono essere smantellati e dev’essere ripristinato lo stato originario.
(4) L’individuazione di zone a destinazione particolare per l’installazione di impianti fotovoltaici è vietata.
(1) Il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, Nr. 52, e successive modifiche, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.