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In vigore al: 31/10/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 131)
Uso dell’energia da fonti rinnovabili

1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) In esecuzione dell’articolo 2, comma 1, lettera m), dell’articolo 21, comma 3, lettera c) e dell’articolo 29, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, recante “Territorio e paesaggio“, di seguito denominata “legge”, il presente regolamento comprende disposizioni riguardanti l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i casi in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili senza un’apposita destinazione urbanistica.

Art. 2 (Impianti all’interno o su costruzioni)

(1) Fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostino prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo delle costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso.

Art. 3 (Norme particolari)

(1) Salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali e previa valutazione del sito in merito a raggiungibilità, necessario adeguamento degli accessi e connessione alla rete elettrica, e purché non ostino prevalenti interessi pubblici, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili i tipi di impianto di seguito elencati:

  1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW secondo la definizione di cui all’allegato C alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, nel rispetto delle condizioni specificate:
    1. impianti a biogas: possono essere realizzati, osservando la distanza minima di 500 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Tale distanza minima non dev’essere rispettata nel caso di impianti a biogas realizzati presso la sede di aziende agricole e di ampliamento di impianti esistenti;
    2. impianti termici a biomassa;
    3. impianti di cogenerazione a biomassa: gli impianti con una potenza nominale al focolare superiore a 0,30 MW possono essere autorizzati se, in riferimento all’anno, almeno il 60 per cento dell'energia primaria viene utilizzata in forma di energia termica ed elettrica. Si prescinde da questa condizione nel caso di impianti alimentati a biogas da digestione anaerobica. La domanda di autorizzazione edilizia nonché la documentazione per l'approvazione del progetto secondo l’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, devono essere corredate dei relativi elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dell'impianto e il fabbisogno di energia termica degli utenti.
  2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, fatte salve le norme in materia di utilizzo delle acque.
  3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione dell’area.

Art. 4 (Pannelli fotovoltaici e collettori solari)

(1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici, rispettando le seguenti prescrizioni:

  1. nei centri storici solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, esclusivamente previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge;
  2. nelle zone miste residenziali, nelle zone per attrezzature pubbliche, nelle zone a destinazione particolare, nelle zone di riqualificazione urbanistica e nel verde agricolo solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate. La posa inclinata è ammessa solo sui tetti piani e l’altezza di pannelli e collettori non può superare 1,20 m. Fatta eccezione per il verde agricolo, una deroga a tale limitazione è possibile qualora pannelli e collettori non siano visibili dal piano stradale. Qualora la zona per attrezzature pubbliche confini con il centro storico, l’installazione è soggetta al parere positivo della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge;
  3. nelle zone produttive, solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, eccetto sui tetti piani e verdi, sui quali la posa inclinata è ammessa senza limitazione.

(2) Sulle serre è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. Le aziende ortofloricole che dispongono presso la loro sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² occupati da serre, con almeno la metà delle aree predette nella proprietà dell’azienda, possono installare sulle serre esistenti presso la sede dell’azienda pannelli fotovoltaici nella misura massima di 500 m².

(3) È vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali.

(4) Nelle aree rientranti nelle categorie di destinazione bosco, prato e pascolo alberato, pascolo e verde alpino, zona rocciosa e ghiacciaio l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari è ammessa solo parallelamente e in aderenza al tetto, per il fabbisogno personale. Inoltre, pannelli fotovoltaici possono essere installati solo in assenza di allacciamento alla rete elettrica.

Art. 5 (Impianti eolici)

(1) La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito sono da considerare altresì la raggiungibilità, il necessario adeguamento degli accessi e la connessione alla rete elettrica.

(2) Per soddisfare il fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica è consentita, anche in deroga al comma 3, lettere b) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza, salva la valutazione di cui al comma 1.

(3) La realizzazione di impianti eolici è vietata nelle seguenti aree:

  1. nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico;
  2. in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata all’altezza del mozzo oppure all’altezza media del rotore del previsto impianto eolico, è inferiore a 6 m/s;
  3. in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare;
  4. nelle zone residenziali e a una distanza inferiore a 500 m da edifici residenziali ed esercizi ricettivi.

Art. 6 (Soglie, ripristino dello stato originario e divieto di individuazione di zone a destinazione particolare per impianti fotovoltaici)

(1) Impianti che superano le soglie di cui all’articolo 3 possono essere realizzati soltanto in zone a destinazione particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(2) Non è consentito eludere le soglie suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.

(3) In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti devono essere smantellati e dev’essere ripristinato lo stato originario.

(4) L’individuazione di zone a destinazione particolare per l’installazione di impianti fotovoltaici è vietata.

Art. 7 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, Nr. 52, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.