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In vigore al: 31/10/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 131)
Uso dell’energia da fonti rinnovabili

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 5 (Impianti eolici)

(1) La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito sono da considerare altresì la raggiungibilità, il necessario adeguamento degli accessi e la connessione alla rete elettrica.

(2) Per soddisfare il fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica è consentita, anche in deroga al comma 3, lettere b) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza, salva la valutazione di cui al comma 1.

(3) La realizzazione di impianti eolici è vietata nelle seguenti aree:

  1. nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico;
  2. in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata all’altezza del mozzo oppure all’altezza media del rotore del previsto impianto eolico, è inferiore a 6 m/s;
  3. in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare;
  4. nelle zone residenziali e a una distanza inferiore a 500 m da edifici residenziali ed esercizi ricettivi.