(1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici, rispettando le seguenti prescrizioni:
(2) Sulle serre è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. Le aziende ortofloricole che dispongono presso la loro sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² occupati da serre, con almeno la metà delle aree predette nella proprietà dell’azienda, possono installare sulle serre esistenti presso la sede dell’azienda pannelli fotovoltaici nella misura massima di 500 m².
(3) È vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali.
(4) Nelle aree rientranti nelle categorie di destinazione bosco, prato e pascolo alberato, pascolo e verde alpino, zona rocciosa e ghiacciaio l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari è ammessa solo parallelamente e in aderenza al tetto, per il fabbisogno personale. Inoltre, pannelli fotovoltaici possono essere installati solo in assenza di allacciamento alla rete elettrica.