In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 31/10/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 131)
Uso dell’energia da fonti rinnovabili

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

Art. 4 (Pannelli fotovoltaici e collettori solari)

(1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici, rispettando le seguenti prescrizioni:

  1. nei centri storici solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, esclusivamente previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge;
  2. nelle zone miste residenziali, nelle zone per attrezzature pubbliche, nelle zone a destinazione particolare, nelle zone di riqualificazione urbanistica e nel verde agricolo solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate. La posa inclinata è ammessa solo sui tetti piani e l’altezza di pannelli e collettori non può superare 1,20 m. Fatta eccezione per il verde agricolo, una deroga a tale limitazione è possibile qualora pannelli e collettori non siano visibili dal piano stradale. Qualora la zona per attrezzature pubbliche confini con il centro storico, l’installazione è soggetta al parere positivo della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge;
  3. nelle zone produttive, solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, eccetto sui tetti piani e verdi, sui quali la posa inclinata è ammessa senza limitazione.

(2) Sulle serre è vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. Le aziende ortofloricole che dispongono presso la loro sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² occupati da serre, con almeno la metà delle aree predette nella proprietà dell’azienda, possono installare sulle serre esistenti presso la sede dell’azienda pannelli fotovoltaici nella misura massima di 500 m².

(3) È vietata l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali.

(4) Nelle aree rientranti nelle categorie di destinazione bosco, prato e pascolo alberato, pascolo e verde alpino, zona rocciosa e ghiacciaio l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari è ammessa solo parallelamente e in aderenza al tetto, per il fabbisogno personale. Inoltre, pannelli fotovoltaici possono essere installati solo in assenza di allacciamento alla rete elettrica.