(1) Il comma 1 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“1. In ogni gruppo di spogliatoi deve essere prevista almeno una parte utilizzabile da persone disabili. Lo spogliatoio utilizzabile anche da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l’esterno; è comunque consigliabile l’uso di porte scorrevoli.”