(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:
“1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande devono essere accessibili fino all’ingresso principale o a un ingresso equivalente tramite almeno un percorso accessibile.
2. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, indipendentemente dalla superficie a disposizione del pubblico, devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui all’articolo 44. Gli esercizi di somministrazione di bevande devono essere dotati di almeno un servizio igienico di cui all’articolo 44 nel caso in cui la superficie a disposizione del pubblico non sia inferiore a 50 m². Per il calcolo della superficie va considerata l'intera superficie dei locali a disposizione del pubblico, compresi i servizi igienici, da cui va detratta una percentuale pari al 10 per cento per la parte di superficie non a disposizione del pubblico, come l’area bancone di servizio e retrobanco. Nel computo metrico non sono considerati gli spazi esterni dell'esercizio quali giardini, Wintergarten e similari, che tuttavia devono risultare accessibili.”