In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 1271 del 10.04.2006
Linee guida provinciali per l'attività vaccinale nelle Aziende Sanitarie - revoca della delibera n. 2923 del 10.08.2005 (modificata con delibera n. 1614 del 14.05.2007)

…omissis…

 

1. di approvare le allegate linee guida provinciali per l’attività vaccinale nelle Aziende Sanitarie, che fanno parte integrante della presente delibera (Allegato 1);

2. di approvare l’allegato calendario vaccinale che fa parte integrante della presente delibera (Allegato 2);

3. di emanare nei confronti delle Aziende Sanitarie la seguente direttiva per quanto riguarda l’applicazione delle presente delibera:

-     le linee guida provinciali per l’attività vaccinale vanno applicate con effetto immediato da parte di ciascuna Azienda Sanitaria;

-     ciascuna Azienda Sanitaria è tenuta ad offrire gratuitamente ed attivamente le previste vaccinazioni di routine nell’età infantile e quelle previste per soggetti a rischio e per determinate categorie di soggetti;

-     ciascuna Azienda Sanitaria provvederà direttamente all’acquisto die vaccini necessari;

-     ciascuna Azienda Sanitarie ha discrezionalità nell’ambito degli accordi di categoria di coinvolgere e incentivare i medici di base per partecipare attivamente ai programmi vaccinali, favorendo l’offerta diretta delle vaccinazioni ai gruppi interessati;

4. di incaricare l’ufficio provinciale igiene e sanità pubblica di disporre specifici programmi di sensibilizzazione riguardo le vaccinazioni;

5. Specifici progetti obiettivo collettivi con la relativa copertura finanziaria potranno essere oggetto di successivi provvedimenti;

6. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

7. la presente delibera sostituisce la delibera n. 2923 del 10 agosto 2005;

8. La presente delibera non dà luogo a spese a carico del bilancio provinciale.

 
Allegato 1
Linee guida provinciali per l’attività vaccinale nelle aziende sanitarie
 
PREMESSE
In applicazione delle linee guida nazionali sulle vaccinazioni (Piano sanitario nazionale 2003/05, Piano nazionale delle vaccinazioni), le aziende sanitarie sono tenute ad offrire gratuitamente e attivamente a tutti i bambini la vaccinazione preventiva contro le seguenti malattie: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, malattie daHaemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite e rosolia.
Di seguito, sono riportate le modalità con cui somministrare le vaccinazioni sopra elencate (vedi ulteriori specificazioni sotto).
Le aziende sanitarie sono altresí tenute a somministrare gratuitamente ai pazienti a rischio (vedi ulteriori specificazioni sotto) la vaccinazione contro le seguenti malattie: varicella, infezioni da pneumococco.
In applicazione della definizione nazionale di categorie a rischio, la vaccinazione contro l’influenza va offerta e somministrata gratuitamente a determinate categorie di persone (vedi ulteriori specificazioni sotto).
Le prescrizioni sotto indicate per la somministrazione delle varie vaccinazioni sono frutto di un lavoro comune svolto dai Servizi d’Igiene e Salute Pubblica delle quattro Aziende Sanitarie, dall’Ufficio provinciale igiene e salute pubblica e dall’Epiteam dell’Osservatorio epidemiologico provinciale.
Il calendario vaccinale vigente va applicato secondo le indicazioni che seguono, tenendo presente che, di norma, le vaccinazioni vanno somministrate sotto forma di vaccini combinati, che consentono di fornire tutte le immunizzazioni previste in un’unica seduta.
 
IL CALENDARIO VACCINALE
L’immunizzazione di base, costituita dal vaccino antidifterico e antitetanico e dal vaccino acellulare contro la pertosse (DTaP), nonché dal vaccino inattivato contro la poliomielite (IPV) e l’epatite B (HIB) e dal vaccino facoltativo contro l’Haemophilus influenzae tipo b (Hib) si esegue nel 3°, 5° e 11° mese di vita. Il richiamo della vaccinazione DTaP si consiglia all’età di 5-6 anni, e piú tardi, con vaccino dTaP (dose per adulti), tra gli 11 e i 15 anni. Successivamente, la vaccinazione antidifterica ed antitetanica (dT) va ripetuta con richiami ogni 10 anni. A 5-6 anni va eseguito il richiamo obbligatorio della vaccinazione antipoliomielite. La prima dose del vaccino antimorbillo, parotite e rosolia (MPR) andrebbe somministrata tra il 12° e il 15° mese. A 5-6 anni andrebbe poi offerta la seconda dose, insieme ai richiami IPV e DTaP. Nei bambini che fino a quel momento non abbiano mai ricevuto il vaccino MPR, si deve proporre la prima dose di tale vaccino (MPR 1/2*). A questi bambini, all’età di 11-15 anni va offerta la seconda dose, ovvero la prima dose se fino a quel momento non sono mai stati vaccinati contro il MPR (MPR 1/2**).
 
 
Difterite, tetano e pertosse
L’Italia ed altri paesi dell’UE ritengono che la difterite sia ormai talmente sotto controllo, da poter considerare i nuovi casi di contagio degli eventi ormai rarissimi. Tuttavia, non si può ancora escludere l’ipotesi di un’importazione del virus da paesi endemici. Negli anni 90, ad esempio, in Russia, Ucraina ed altri paesi dell’ex URRS scoppiò un’epidemia di difterite che colpí piú di 50.000 persone, con migliaia di morti e alcuni casi che, dalla Russia, furono importati anche in Finlandia. Pertanto, il pericolo legato a questa grave malattia infettiva non è affatto sventato nel mondo, e poiché il rischio che nuovi casi di difterite giungano nei nostri paesi da aree endemiche è sempre possibile, non si può interrompere l’attività vaccinale. L’obiettivo della vaccinazione, infatti, è di evitare l’insorgenza della difterite in tutta la popolazione, e per raggiungerlo occorre garantire una copertura vaccinale di tutte le persone che potenzialmente potrebbero contagiarsi.
Anche dopo aver avuto la malattia, il paziente va sottoposto a vaccinazione antidifterica, poiché la malattia non fornisce, da sola, un’immunità sufficiente.
 
Gli agenti patogeni del tetano sono diffusi in tutto il mondo, e possono sopravvivere per anni nel terreno sotto forma di spore. Una volta subito il contagio, dopo un esordio aspecifico della malattia si manifestano crampi muscolari dolorosi. I progressi della terapia intensiva hanno migliorato le possibilità di trattamento, ma ciò nonostante, dal 25 al 30% delle persone malate di tetano ancora oggi muore.
Analogamente alla difterite, anche qui l’obiettivo della vaccinazione è di evitare l’insorgenza del tetano in tutta la popolazione, poiché per questa malattia il vaccino non può né debellare l’agente, né creare un’immunità di gruppo.
Anche dopo aver contratto il tetano, il paziente va sottoposto a vaccinazione antitetanica, poiché la malattia non fornisce, da sola, un’immunità sufficiente.
 
La pertosse può manifestarsi in tutto l’arco dell’anno, ma è piú frequente durante l’inverno avanzato e la primavera. Si distingue per la sua elevata mortalità (1:1000), che aumenta nei bambini sotto i 6 mesi di vita, soprattutto a causa di polmoniti. Gli adolescenti e gli adulti con patologia atipica, o tipica, ma non diagnosticata, possono diventare serbatoi importanti dell’agente patogeno, contagiando lattanti e bambini piccoli. Essendo il virus facilmente trasmissibile e le complicanze della malattia piuttosto gravi, si raccomanda vivamente la vaccinazione dei neonati. L’obiettivo primario della vaccinazione è di proteggere proprio i neonati sotto i 12 mesi di vita, ossia in un’età in cui la pertosse può causare danni irreversibili agli alveoli polmonari. Proprio per questo, occorre evitare che il vaccino sia somministrato in ritardo, poiché solo a partire dalla terza dose dell’immunizzazione di base si ottiene un’immunità sufficiente. Tenuto conto che il primo ciclo di tre dosi di vaccino (combinato alla vaccinazione antidifterica e antitetanica) non conferisce un’immunità permanente, il calendario vaccinale prevede un richiamo all’età di 5-6 anni ed un altro ad 11-15 anni (anche per prevenire il contagio di fratelli neonati o altri familiari).
 
La copertura vaccinale DTaP nella provincia di Bolzano è attualmente del 93,5% (coorte dei nati nel 2001).
 
L’elevata copertura vaccinale antipertossica acellulare è sicuramente dovuta anche al fatto che gli antigeni della pertosse, di norma, sono contenuti come componente supplementare nel vaccino esavalente somministrato di routine ai bambini.
 
È però necessario che la copertura vaccinale contro difterite, tetano e pertosse resti elevata anche in futuro, in modo da garantire una protezione efficace di tutta la popolazione infantile.
 
Per la vaccinazione contro queste tre patologie sono previste tre dosi di vaccino da somministrare entro il primo anno di vita (3°, 5° e 11° mese), seguite da un richiamo a 5-6 anni. In ogni caso, è opportuno offrire attivamente un richiamo con vaccino dTaP (dosaggio per adulti) agli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni. La vaccinazione fornisce una protezione vaccinale di almeno 10 anni, sicché, trascorso questo periodo, occorre eseguire un nuovo richiamo della vaccinazione antidifterica ed antitetanica (dT), a maggior ragione se si viaggia in zone endemiche.
 
Il vaccino antipertosse può essere somministrato a 5-6 anni e a 11-15 anni anche nei casi in cui non sia stata eseguita l’immunizzazione di base.
 
Va ribadita ancora una volta la raccomandazione urgente di somministrare ai bambini il vaccino DTaP solo fino al compimento del 6° anno d’età. Dopo questo limite, infatti, va utilizzato il vaccino dTaP per adulti.
 
Poliomielite
Com è noto, l’OMS ha stabilito di debellare in tutto il mondo questa malattia, e il 21 giugno 2002, la stessa OMS ha dichiarato conseguito tale obiettivo per l’Europa. Considerato però il rischio di importare la malattia in Europa da altre zone endemiche, la vaccinazione resterà necessaria ancora per diverso tempo. Per rendere accettabile il rapporto tra costi e benefici nelle condizioni endemiche europee, occorre fare in modo che gli effetti collaterali della vaccinazione siano piú limitati possibile. Quindi in assenza della malattia nel nostro paese e visto che il più efficace vaccino vivo orale (OPV) può tuttavia causare come rarissimo effetto collaterale (in un caso su 890.000) una paralisi da poliomielite, in Italia e quindi anche in provincia di Bolzano per l’immunizzazione si è deciso di utilizzare, d’ora in poi, solo il vaccino inattivato (IPV) – schevro di complicanze neurologiche, come stabilito nella delibera n. 2836 del 13/8/2002 della Giunta provinciale.
 
In Alto Adige, la copertura vaccinale IPV con vaccino inattivato è attualmente del 93,7% (coorte dei nati nel 2001).
 
L’immunizzazione antipoliomielitica di base si esegue nel 3°, 5° e 11° mese di vita. All’età di 5-6 anni, poi, è previsto un richiamo obbligatorio.
 
Epatite B
In tutto il mondo, le persone affette da epatite B o che l’hanno contratta in passato sono ben due miliardi, e di queste 350 milioni presentano un’infezione cronica. In Italia, dopo l’introduzione della vaccinazione di routine dei neonati e dei dodicenni, l’incidenza dell’epatite B è fortemente calata (dai 31,2 casi per 100.000 abitanti del 1987 ai 2,0 casi nel 2000, per la fascia d’età tra i 15 e i 24 anni [SEIEVA]). L’obiettivo a lungo termine della vaccinazione è di debellare la malattia in tutto il mondo.
 
Attualmente, in provincia di Bolzano il tasso di vaccinazione contro l’epatite B è di 92,6% (coorte dei nati nel 2001).
 
La vaccinazione contro l’epatite B si esegue somministrando tre dosi di vaccino nel primo anno d’età (3°, 5° e 11° mese). La strategia vaccinale scelta dall’Italia contro l’epatite B prevede che dal 2003 la vaccinazione obbligatoria valga solo per i neonati. Inoltre è importante vaccinare in particolare i neonati di madri portatrici del virus, poiché sono esposti ad un rischio maggiore di contagio. Per i neonati o gli adolescenti già vaccinati, le disposizioni piú recenti in materia (DM 11/12/2000) non prevedono né richiami, né controlli sierologici.
 
Morbillo, parotite, rosolia
Il virus del morbillo si trasmette con molta facilità, e ciò vale a maggior ragione per la specie umana. Nel 2002, in Campania si è registrata un’epidemia di morbillo che in base alle stime eseguite ha colpito 40.000 persone, causando fra queste 16 casi d’encefalite e almeno 5 decessi. Tra le complicanze piú frequenti del morbillo figurano l’otite media e la polmonite, ma anche l’encefalite da morbillo compare all’incirca in un caso su mille. A queste si aggiungono le conseguenze tardive, come la panencefalite sclerosante subacuta (SSPE), che si registra con una frequenza di 1 caso su 100.000.
 
Anche il virus della parotite continua a circolare in Italia, causando epidemie con migliaia di casi, soprattutto tra i bambini e gli adolescenti. L’ultima di queste epidemie fu registrata nel 2000 con piú di 37.000 casi. Il decorso della parotite può avere diverse complicanze, come la meningite asettica (in circa il 10% dei casi), pancreatiti (4%) o sordità totale permanente (1 caso su 20.000). Se si contrae l’infezione dopo la pubertà, inoltre, la parotite induce orchite in un caso su tre ed ovarite in un caso su venti.
 
I picchi epidemici della rosolia si registrano ogni 3-5 anni, e la copertura vaccinale attuale non è assolutamente in grado di impedire casi sporadici ed epidemici di rosolia nelle donne. Il 40% circa delle infezioni ha un decorso inapparente, ma anche queste forme di rosolia possono causare in una donna gravida l’embriopatia o la morte del feto. Se la malattia si contrae nel primo trimestre di gravidanza, il rischio di indurre un’embriopatia rubeolica sale addirittura al 90%.
 
La vaccinazione preventiva antimorbillo, parotite e rosolia si esegue col vaccino trivalente MPR. L’obiettivo dichiarato della vaccinazione antimorbillo è di debellare la malattia in tutto il mondo, ma per conseguirlo entro il 2010, come auspicato dall’OMS, occorre arrivare ad una copertura vaccinale del 95%, in modo da ottenere una cosiddetta “immunità di gruppo” e interrompere la circolazione del virus. Il medesimo obiettivo è stato stabilito anche per la vaccinazione antiparotitica ed antirubeolica.
 
In provincia di Bolzano, la copertura vaccinale MPR è attualmente del 71,4% (coorte dei nati nel 2001), ed è quindi ancora troppo bassa per conseguire l’obiettivo dell’OMS di eliminare il morbillo in Europa (obiettivo da raggiungere entro il 2007).
 
Trattandosi di una vaccinazione facoltativa, da eseguire di routine in età pediatrica insieme a quelle contro l’Haemophilus influenzae tipo b e la pertosse, è assai importante che il vaccino trivalente (MPR) sia offerto attivamente, riproponendolo ad ogni seduta vaccinale qualora non sia stato ancora somministrato.
 
A tutti i bambini andrebbero somministrate due dosi del vaccino MPR: la prima tra il 12° e il 15° mese, e la seconda all’età di 5-6 anni, insieme al richiamo IPV e DTaP. Ai bambini non ancora vaccinati col vaccino trivalente MPR, a 5-6 anni si deve proporre la prima dose (MPR 1/2*), offrendo loro la seconda all’età di 11-15 anni. In quel momento, eventualmente, può ancora essere data la prima dose del vaccino MPR qualora il bambino non sia mai stato vaccinato (MPR 1/2**).
 
È importante offrire ripetutamente la prima o la seconda dose di vaccino MPR all’età di 5-6 e 11-15 anni, in modo da dare l’opportunità di una copertura vaccinale anche ai bambini non ancora vaccinati fino a quel momento.
 
Haemophilus influenzae tipo b
Prima che fosse introdotta la vaccinazione contro l’Haemophilus influenzae tipo b, quest’agente patogeno era la causa piú frequente della meningite purulenta nei bambini sotto i 5 anni d’età. Da quando, all’inizio degli anni 90, è disponibile il vaccino, le patologie invasive da Hib sono quasi scomparse.
 
In Alto Adige la copertura vaccinale contro l’Hib è molto alta (90,9% nella coorte dei nati nel 2001), e ciò è sicuramente dovuto anche al fatto che gli antigeni Hib sono contenuti nel vaccino esavalente abitualmente somministrato ai bambini.
 
LE VACCINAZIONI PER LE CATEGORIE A RISCHIO
Varicella
La varicella presenta una diffusione epidemica in tutto il mondo. Se si contrae la malattia in età adulta, il decorso è quasi sempre grave e prolungato, col pericolo elevato di subire complicanze di vario genere. Se contratta in gravidanza, la varicella comporta un rischio patologico maggiore sia per il nascituro, sia per la gestante.
 
Attualmente, in provincia di Bolzano il vaccino preventivo contro la varicella non è offerto di routine, poiché in assenza di una copertura vaccinale elevata la malattia tende a spostarsi verso le fasce d’età piú avanzate, con complicanze piuttosto pesanti, e attualmente si ritiene di non essere in grado di garantire una copertura vaccinale sufficiente. Solo una volta che le altre vaccinazioni universali si saranno offerte con successo, si potrà prendere in considerazione la possibilità di offrire di routine anche la vaccinazione antivaricella.
 
Al momento, la vaccinazione è somministrata gratuitamente alle seguenti categorie a rischio:

persone suscettibili che convivono con persone immunodepressi;

persone suscettibili affette da patologie per le quali la varicella rappresenterebbe un rischio elevato;

donne in età fertile e che non hanno mai avuto la varicella in passato;

persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario.

 
La schedula vaccinale del vaccino contro la varicella prevede le seguenti scadenze:

-     ai bambini da 1 a 12 anni d’età viene somministrata una sola dose di vaccino;

-     ai bambini da 1 a 12 anni d’età sieropositivi all’HIV ma asintomatici, con una conta dei linfociti T CD4+ 25° percentile per la fascia d’età, si somministrano due dosi di vaccino a distanza di 12 settimane;

-     alle persone d’età 13 anni si somministrano due dosi di vaccino con un intervallo di 4-8 settimane.

 
Gli pneumococchi
Gli agenti delle infezioni da pneumococco sono diffusi in tutto il mondo, e le forme piú invasive presentano una mortalità assai elevata, soprattutto tra i bambini piccoli, gli anziani e le persone immunodepresse.
 
L’infezione si manifesta prevalentemente sotto forma di polmonite, otite, sinusite, meningite e batteriemia da pneumococco.
 
La vaccinazione eptavalente contro lo pneumococco è somministrata gratuitamente ai bambini fino al 5° anno d’età (vedasi vaccino 23-valente) in presenza delle seguenti indicazioni:

-     anemia falciforme e talassemia

-     asplenia funzionale e anatomica

-     broncopneumopatia cronica (escluso l’asma)

-     condizioni associate ad immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi), con esclusione della malattia granulomatosa cronica

-     diabete mellito

-     insufficienza renale e sindrome nefrosica

-     infezione da HIV

-     alcuni difetti immunitari congeniti

-     malattie cardiocircolatorie croniche

-     malattie epatiche croniche

-     perdite di liquor cerebrospinale

-     altre malattie che espongano ad elevato rischio di patologia invasiva da pneumococco;

-     nascita prima della 32° settimana di gestazione

-     peso alla nascita inferiore a 1.500 g.

 
Inoltre, il vaccino antipneumococcico coniugato è offerto gratuitamente ai bambini sotto i 2 anni d’età che frequentano gli asili nido.
 
Per il vaccino antipneumococcico coniugato eptavalente, il calendario vaccinale prevede le seguenti scadenze:

-     ai bambini sotto i 6 mesi: tre dosi di vaccino a distanza di almeno 1 mese, seguite da un richiamo nel 2° anno d’età;

-     ai bambini tra i 7 e gli 11 mesi: due dosi  di vaccino a distanza di almeno 1 mese, seguite da una terza dose nel 2° anno d’età;

-     ai bambini tra i 12 e i 23 mesi: due dosi  di vaccino a distanza di almeno due mesi;

-     ai bambini dai 24 ai 60 mesi: una dose in un’unica seduta.

 
Il vaccino antipneumococcico 23-valente può essere somministrato a partire dal compimento del 2° anno in presenza delle seguenti indicazioni:

-     patologie croniche come affezioni cardiocircolatorie, broncopolmoniti, patologie epatiche e renali, diabete mellito;

-     anamnesi di polmonite da pneumococco accertata o presunta;

-     fistole liquorali;

-     sieroposività al virus HIV

-     asplenia anatomica o funzionale

-     anemia falciforme;

-     occupazione in case di riposo o di cura, o in asili nido;

-     età 65 anni.

 
In questi casi si somministra una dose di vaccino, seguita da una seconda a distanza di almeno 5 anni.
 
L’influenza
L’influenza è un’infezione virale acuta, è diffusa in tutto il mondo e si presenta prevalentemente nei mesi invernali. In Italia, l’influenza rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive, senza contare i pesanti effetti socioeconomici causati da una malattia a cosí alta contagiosità.
 
La vaccinazione è l’unica possibilità di prevenire efficacemente la malattia, ma l’utilità del vaccino non è tanto di evitare l’insorgere dell’influenza stessa, bensí di prevenire le sue complicanze.
 
La vaccinazione antinfluenzale è importante soprattutto per le seguenti categorie:

persone d’età 65 anni

bambini e adulti affetti da:

- patologie croniche delle vie respiratorie (compresa l’asma), del sistema cardiocircolatorio, del rene, altre condizioni patologiche con elevato rischio di complicanze;

- malattie degli organi emopoietici;

- diabete mellito ed altre malattie dismetaboliche;

- sindromi da malassorbimento intestinale;

- fibrosi cistica

- immunodeficienza congenita o acquisita, compresa quella da infezione da HIV;

- patologia per la quale è programmato un importante intervento chirurgico;

bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patologia disreattiva;

personale sanitario di assistenza;

persone a contatto con pazienti a rischio;

soggetti addetti a servizi pubblici primario interesse collettivo;

personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che potrebbero costituire una fonte di contagio.

 
Nella provincia di Bolzano, la copertura vaccinale tra i cittadini ultrasessantacinquenni è del 51.1% (campagna di vaccinazione 2003/04).
 
Trattandosi di un virus soggetto a notevoli mutazioni, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. La si esegue nei mesi compresi tra ottobre e dicembre (eventualmente anche in gennaio) con un’unica dose di vaccino nelle persone di piú di 12 anni d’età. Prima di quell’età, ai bambini che si vaccinano per la prima volta contro l’influenza si somministrano 2 dosi di vaccino a distanza di un mese.  Ai bambini tra i 6 e i 36 mesi, invece, si somministra mezza dose di vaccino.
 
È assai importante l’attività di notifica nell’ambito del sistema di sorveglianza, poiché consente di monitorare meglio lo sviluppo epidemico della malattia.
 
LE STRATEGIE VACCINALI
Nella popolazione altoatesina, serpeggia un certo scetticismo sull’utilità delle vaccinazioni, spesso fomentato da posizioni molto critici sull’argomento, e tale da suscitare dubbi che spingono parecchi genitori a non rispondere agli inviti alle vaccinazioni. Quest’atteggiamento si traduce in una copertura vaccinale inferiore alla media nazionale.
Dallo studio ICONA, svolto nel 2003 in tutte le regioni italiane, è emerso che la copertura vaccinale nella provincia di Bolzano è inferiore al 90% sia per le vaccinazioni obbligatorie, sia per quelle contro la pertosse e l’Haemophilus influenzae tipo b. Tra i bambini d’età compresa fra i 16 e i 24 mesi, la copertura vaccinale riguardante il vaccino trivalente MPR non supera il 64,1%. Tutto questo a fronte di un tasso minimo di copertura vaccinale del 95% che l’OMS considera necessario a prevenire efficacemente le epidemie.
Pertanto, è assolutamente importante attuare in modo coordinato le strategie vaccinali, in modo da migliorare la copertura vaccinale in tutte le aziende sanitarie.
 
Gli interventi che si sono dimostrati piú efficaci per migliorare la copertura vaccinale sono: invitare attivamente i vaccinandi, promuovere un aggiornamento integrato di tutti gli operatori addetti, somministrare gratuitamente i vaccini e rendere piú agevole l’accesso alle strutture sanitarie che erogano il servizio.
 
Oltre a queste misure, è utile svolgere un’opera di sensibilizzazione tramite la consulenza e gli interventi informativi, ma anche migliorare la credibilità di tutte le istituzioni chiamate a garantire l’immunizzazione della popolazione (servizi della Provincia, servizi d’igiene e salute pubblica delle aziende sanitarie, pediatri convenzionati e medici di medicina generale), rispettando sistematicamente l’obbligo di segnalare le malattie infettive e gli effetti collaterali indesiderati, ed anche registrando correttamente le vaccinazioni eseguite. Questo sia per consentire un calcolo piú affidabile della copertura vaccinale, sia per favorire un monitoraggio epidemiologico delle patologie considerate prioritarie.
 
LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
L’Assessorato alla sanità è in procinto di pubblicare una guida sulle vaccinazioni destinata agli operatori sanitari, che tiene conto di tutti i dati e le informazioni disponibili in questo momento su tale materia.
Fornire informazioni univoche, precise e trasparenti sulle vaccinazioni, ed anche dedicare il tempo necessario a rispondere alle domande dei genitori, sono due compiti primari del personale addetto alle vaccinazioni, poiché solo cosí si possono convincere i genitori dell’utilità e della necessità delle vaccinazioni consigliate.
Altrettanto importante, poi, è la conoscenza della corretta procedura da attuare per le esenzioni.
 
LA COLLABORAZIONE COI PEDIATRI DI BASE, I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I MEDICI OSPEDALIERI
È importante che i medici dei servizi d’igiene e salute pubblica, gli igienisti di distretto, i pediatri di base ed i medici di medicina generale che si impegnano ad eseguire le vaccinazioni per l’azienda sanitaria, e i medici ospedalieri collaborino strettamente e proficuamente fra loro. Solo cosí, infatti, si possono attuare meglio le strategie concordate ed ottenere gli obiettivi comuni, primo fra tutti quello di sensibilizzare la popolazione ed aumentare il consenso pubblico, rispettando al tempo stesso il calendario vaccinale, segnalando tutte le malattie infettive e soprattutto quelle che si possono prevenire con le vaccinazioni.
 
Ogni medico che esegue le vaccinazioni deve attenersi alle seguenti regole:

rispettare le disposizioni sulla corretta conservazione, sul trasporto e sulla somministrazione dei vaccini;

Eseguire un’anamnesi vaccinale completa (utilizzando l’apposito modulo);

Attenersi al calendario vaccinale, offrendo e/o somministrando ai vaccinandi tutte le dosi delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative, secondo i criteri prestabiliti;

Rispondere agli eventuali quesiti dei genitori o educatori, facendo opera di sensibilizzazione e offrendo attivamente la vaccinazione;

Tener conto delle controindicazioni ufficiali per il rinvio della vaccinazione o per la proposta d’esenzione, da inoltrare al servizio d’igiene e salute pubblica dell’azienda sanitaria competente;

segnalare a scadenza settimanale le vaccinazioni eseguite al comune e all’igienista di distretto di competenza (o solo al comune se a segnalare è lo stesso igienista di distretto);

non interferire negli aspetti organizzativi dell’invito alla vaccinazione e della gestione del registro delle vaccinazioni, che in base alle convenzioni vigenti delle aziende sanitarie sono competenze esclusive dei comuni;

segnalare gli effetti collaterali indesiderati delle vaccinazioni;

aggiornare il libretto delle vaccinazioni che il genitore o chi ne fa le veci deve esibire al medico prima che sia somministrata la vaccinazione;

Cercare di evitare gli sprechi: i vaccini sono forniti gratuitamente a tutti i medici incaricati, che a loro volta rispondono della loro corretta conservazione e delle quantità di vaccini che richiedono.

 
IL RILEVAMENTO DEI TASSI DI VACCINAZIONE
Il rilevamento delle coperture vaccinali tra i neonati è svolto ogni anno in  aprile dall’Osservatorio epidemiologico, basandosi sui dati inviati dalle aziende sanitarie o dai comuni, e redigendo per ogni azienda sanitaria un elenco riassuntivo a parte, in modo da decidere a livello sia locale, sia provinciale l’avvio di strategie vaccinali mirate, qualora i tassi di copertura rilevati si rivelassero insufficienti.
 
L’INFORMAZIONE CORRETTA DELLA CITTADINANZA
Il compito di informare correttamente la cittadinanza rientra prima di tutto nelle mansioni del personale addetto ai servizi vaccinali e dei pediatri di base. Oltre alle funzioni svolte da questi operatori, però, vengono promosse regolarmente delle attività di sensibilizzazione da parte dell’Assessorato provinciale alla Sanità.
 
LA VIGILANZA SUGLI EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI
Il medico che esegue la vaccinazione è tenuto a segnalare qualsiasi effetto collaterale, vale a dire ogni forma di peggioramento dello stato di salute del vaccinato emerso in seguito alla somministrazione del vaccino.
 
La vigilanza degli effetti collaterali indesiderati serve a piú scopi:

-     fornire ad ogni vaccinando il trattamento piú appropriato;

-     verificare se i disturbi hanno un nesso causale col vaccino o se la concomitanza con la vaccinazione è solo fortuita;

-     aggiornare le informazioni disponibili sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini, sui loro rischi e benefici, e sulle loro controindicazioni;

-     modificare eventualmente le modalità d’impiego dei vaccini in questione;

-     fornire alla popolazione informazioni corrette sulla frequenza e la gravità degli effetti indesiderati legati alle vaccinazioni.

Per rilevare e gestire piú efficacemente le segnalazioni sulle reazioni indesiderate alle vaccinazioni, il Ministero della salute, col DM del 12/12/2003, ha disposto un nuovo sistema di segnalazione. In sostanza, i medici dei servizi territoriali e degli ospedali che formulano la diagnosi sono tenuti a segnalare ogni presunto effetto collaterale indesiderato di un vaccino, compilando gli appositi moduli e inviandoli al servizio farmaceutico dell’azienda sanitaria competente. Questo, a sua volta, inoltra le segnalazioni ricevute ad una banca dati elettronica protetta, collegata in Rete. Tutti questi dati – eccezion fatta per quelli personali – sono accessibili in qualsiasi momento da parte delle persone appositamente autorizzate presso la Ripartizione sanità, il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità.
 
Anlage/Allegato (1)
Impfkalender/Calendario vaccinale  (Kindesalter/età infantile)
 

Impfstoff

Vaccino


3. Monat
3° mese

5. Monat
5° mese

11. Monat
11° mese

13.-15. Monat
13°-15° mese

mit 6 Jahren

a 6 anni


Mit 11-15 Jahren
a 11-15 anni

DTaP

DTaP

DTaP

DTaP

DTaP


dTap

IPV

IPV

IPV

IPV

IPV


HB

HB

HB

HB

Hib

Hib

Hib


Hib

MMR
MPR

MMR 1
MPR 1

MMR 1/2*

MPR 1/2*


MMR 1/2**

MPR 1/2**

Pneumo
 

Pneumo

Pneumo

Pneumo


Varizellen
Varicella

Varizellen*
Varicella*

Varizellen*
Varicella*

Varizellen**
Varicella**
Impfkalender/Calendario vaccinale

Zeichenerklärung

Legenda

Anmerkungen

Note

DTaP:
 
 
 
dTap:
 
 
 
IPV:
 
 
 
HB:
 
Hib:
 
 
 
MMR:
 
MPR:
 
Pneumo:
 
 
 
Varizellen:
Varicella:
Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis
Vaccino antidifterite, antitetano ed antipertosse
Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis für Erwachsene
Vaccino antidifterite, antitetano e antipertosse per adulti
Inaktivierter Impfstoff gegen Kinderlähmung–SALK, intramuskulär
Vaccino antipolio inattivato–SALK, intramuscolare
Impfstoff gegen Hepatitis B
Vaccino antiepatite B
Impfstoff gegen Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b
Vaccino contro malattie da haemophilus influenzae tipo b
Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln
Vaccino antimorbillo, antiparotite ed antirosolia
Impfstoff gegen Erkrankungen durch Pneumokokken
Vaccino contro malattie da pneumococco
Impfstoff gegen Varizellen
Vaccino antivaricella

DTPa:     Der Impfstoff DTaP wird bis zum Alter von 6 Jahren verwendet. Danach wird der Impfstoff dTap (Erwachsenendosis) eingesetzt. Empfohlen wird, die Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfung mit 6 Jahren und mit 11-15 Jahren und danach alle 10 Jahre eine Auffrischung der Diphterie-Tetanus-Impfung (dT). Die Keuchhusten-Impfung kann unabhängig von vorhergegangenen Keuchhusten-Impfungen verabreicht werden.

Il vaccino DTaP va usato fino all’età di 6 anni, dopo di che viene impiegato il vaccino dTap (dose per adulti). Si raccomanda un richiamo della vaccinazione antidifterica-antitetanica-antipertosse a 6 anni e all’età di 11-15 anni. Dopo questa età si raccomanda un richiamo della vaccinazione antidifterica-antitetanica ogni 10 anni. La vaccinazione antipertosse può essere effettuata indipendentemente da altre vaccinazioni antipertosse precedenti.

HB:     Neugeborene, deren Mütter Virusträger sind, müssen sofort nach der Geburt geimpft werden.

I neonati di madri portatrici del virus devono essere vaccinati subito dopo la nascita.

MMR:     Die 1. Dosis der Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln sollte zwischen dem 13. und 15. Lebensmonat verabreicht werden. Mit 6 Jahren sollte die 2. Dosis angeboten werden, zusammen mit der IPV- und DTaP-Auffrischungsimpfung, bzw. den bis dahin noch nicht MMR-geimpften Kindern die 1. Dosis (MMR 1/2*). Mit 11 bis 15 Jahren sollten Letztere die 2. Dosis erhalten, bzw. bis dahin MMR-Ungeimpfte die 1. Dosis (MMR 1/2**).

MPR:     La 1adose del vaccino antimorbillo, antiparotite ed antirosolia va somministrata tra il 13° ed il 15° mese. All’età di 6 anni va offerta la 2adose MPR in concomitanza con il richiamo IPV e DTaP, oppure la 1adose ai bambini non vaccinati fino a quel momento (MPR 1/2*). All’età di 11-15 anni a questi ultimi va data la 2adose, oppure, a quelli non vaccinati, la 1adose (MPR 1/2**).

Pneumo: Kindern im 1. LJ werden drei Teilimpfungen (im 3., 5., 11.LM) verabreicht; Kindern, die mit der Pneumokokkenimpfung erst zwischen dem 12. und 23. LM beginnen erhalten 2 Impfdosen im Mindestabstand von zwei Monaten. Kinder, die das zweite Lebensjahr bereits abgeschlossen haben, erhalten eine Einzeldosis. Der Impfstoff ist kostenlos nur für Risikokinder und Kinder bis zu drei Jahren, die den Kinderhort besuchen.

Ai bambini che iniziano il ciclo vaccinale entro il primo anno di vita 3 dosi (3°,5°,11°mese). Per chi inizia il ciclo vaccinale tra il 12° e 23° mese: 2 dosi a distanza minima di 2 mesi, mentre per i bambini a partire dal 2°anno di vita è prevista una sola dose di vaccino. Il vaccino è gratuito solo per bambini a rischio e bambini fino a tre anni che frequentano l’asilo nido.

Varizellen:  Für Risikogruppen*

Für Nichtgeimpfte und nicht an Varizellen Erkrankte**

Varicella: Per gruppi a rischio di vita *

Per non vaccinati e per coloro che non hanno contratto la malattia**

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 9/bis
ActionActionArt. 9/ter
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8-10.   
ActionActionArt. 11
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2 (Norme transitorie e finali)
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2006, n. 18 —
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionAction
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActionArt. 1-4.   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6-7.   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionTabella A
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActiona) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionActionc) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionActiond) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionActione) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
ActionActiong) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionActionh) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
ActionActionj) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
ActionActionCAPO I (Prestiti di conduzione)
ActionActionCAPO II (Contributi integrativi FEOGA)
ActionActionCAPO III (Sperimentazione)
ActionAction Art. 9
ActionActionCAPO IV (Direttive CEE)
ActionActionCAPO V (Sanzioni amministrative)
ActionActionCAPO VI (Fecondazione artificiale)
ActionActionCAPO VII (Pareri tecnico-economici)
ActionActionCAPO VIII (Comunità montane)
ActionActionCAPO IX (Credito di assunzione)
ActionActionCAPO X Disposizioni finali
ActionActionk) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionActionn) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionActiono) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionActionq) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionr) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
ActionActions) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiont) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
ActionActionl') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActionArt. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)
ActionActionArt. 3 (Accorpamento di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)
ActionActionArt. 4 (Domande inevase)
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Disposizioni sulle acque”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)
ActionActionArt. 7 (Norma transitoria)
ActionActionArt. 8 (Divieto di cumulo dei contributi)  
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Autobus alimentati ad idrogeno)
ActionActionArt. 11 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 12 (Disposizione finanziaria)
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Delibera N. 217 del 30.01.2006
ActionAction Delibera N. 307 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 324 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 212 del 23.01.2006
ActionAction Delibera N. 335 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 428 del 13.02.2006
ActionAction Delibera N. 675 del 27.02.2006
ActionAction Delibera N. 801 del 13.03.2006
ActionAction Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 901
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 902
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2033 del 06.06.2006
ActionAction Delibera 19 giugno 2006, n. 2215
ActionAction Delibera N. 2352 del 26.06.2006
ActionAction Delibera N. 2591 del 17.07.2006
ActionAction Delibera N. 2673 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2723 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2742 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2858 del 11.08.2006
ActionAction Delibera N. 2985 del 28.08.2006
ActionAction Delibera N. 3461 del 25.09.2006
ActionAction Delibera N. 3922 del 30.10.2006
ActionAction Delibera N. 4047 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4054 del 06.11.2006
ActionAction Delibera 27 novembre 2006, n. 4274
ActionAction Delibera N. 4394 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4520 del 04.12.2006
ActionAction Delibera N. 4830 del 18.12.2006
ActionAction Delibera N. 5071 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 5072 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 4332 del 27.11.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 174 vom 19.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 243 vom 29.05.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 245 del 29.05.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 250 del 08.06.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 08.06.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 08.06.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 438 vom 13.12.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction05/04/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 102 del 05.04.1984
ActionAction04/05/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
ActionAction25/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 219 del 25.07.1984
ActionAction30/07/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 231 del 30.07.1984
ActionAction05/11/1984 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 05.11.1984
ActionAction19/12/1984 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
ActionAction05/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1984, n. 1
ActionAction19/04/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
ActionAction24/05/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1984, n. 11
ActionAction13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 12
ActionAction13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 13
ActionAction14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 14
ActionAction14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 15
ActionAction25/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16
ActionAction11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17
ActionAction11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 18
ActionAction02/08/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1984, n. 19
ActionAction16/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1984, n. 2
ActionAction20/08/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 20 —
ActionAction27/09/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 settembre 1984, n. 21
ActionAction10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 22
ActionAction10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 23
ActionAction19/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1984, n. 24
ActionAction27/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 1984, n. 25
ActionAction19/12/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1984, n. 26
ActionAction30/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1984, n. 3
ActionAction15/02/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1984, n. 4
ActionAction12/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 marzo 1984, n. 5
ActionAction14/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 marzo 1984, n. 6
ActionAction15/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1984, n. 7
ActionAction26/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8
ActionAction13/04/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1984, n. 9
ActionAction10/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217
ActionAction06/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction05/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
ActionAction17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 10
ActionAction31/08/1984 - Legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11
ActionAction22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12
ActionAction20/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
ActionAction25/01/1984 - Legge provinciale 25 gennaio 1984, n. 3
ActionAction26/06/1984 - Legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4
ActionAction27/07/1984 - Legge provinciale 27 luglio 1984, n. 5
ActionAction07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 6
ActionAction07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7
ActionAction17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8
ActionAction17/08/1984 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionAction22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13
ActionAction24/10/1984 - Legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14
ActionAction14/11/1984 - LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
ActionAction14/11/1984 - Legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16
ActionAction20/11/1984 - Legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17
ActionAction22/11/1984 - Legge provinciale 22 novembre 1984, n. 18
ActionAction12/12/1984 - Legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
ActionAction26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
ActionAction17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
ActionAction12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
ActionAction20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
ActionAction19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
ActionAction05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionAction16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
ActionAction23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
ActionAction14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
ActionAction21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
ActionAction18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14
ActionAction22/01/1975 - LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
ActionAction13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
ActionAction21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
ActionAction17/03/1975 - Legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18
ActionAction27/03/1975 - Legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionAction29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionAction28/04/1975 - Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21
ActionAction29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionAction15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
ActionAction07/06/1975 - Legge provinciale 7 giugno 1975, n. 24
ActionAction10/06/1975 - Legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25
ActionAction12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26
ActionAction11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
ActionAction11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975 , n. 28
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3
ActionAction17/01/1975 - Legge provinciale 17 gennaio 1975, n. 7
ActionAction18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9
ActionAction11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
ActionAction12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33
ActionAction25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
ActionAction25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37
ActionAction25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 41
ActionAction09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38
ActionAction09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 39
ActionAction11/08/1975 - Legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48
ActionAction05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49
ActionAction10/10/1975 - Legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51
ActionAction10/12/1975 - Legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54
ActionAction22/12/1975 - Legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56
ActionAction24/12/1975 - LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionAction27/12/1975 - Legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57
ActionAction03/11/1975 - Legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53 
ActionAction23/10/1975 - Legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52
ActionAction05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946