In vigore al

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In vigore al: 30/10/2020

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 10/bis (Commissione comunale per i pubblici spettacoli)

(1)  Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacoli.

(2)  La Commissione è nominata dal Sindaco per la durata di quattro anni ed è composta da:

  1. il Sindaco o suo delegato che la presiede;
  2. il tecnico comunale o suo delegato;
  3. il comandante della polizia locale.

(3)  Il comandante dei Vigili del fuoco volontari competente viene invitato alle sedute della Commissione per rispondere a questioni riguardanti l’intervento dei Vigili del fuoco. Se in un Comune sono presenti più corpi di Vigili del fuoco volontari, viene invitato alle sedute della Commissione il comandante territorialmente competente o quel comandante che viene designato dai Vigili del fuoco volontari. Alla commissione possono essere affiancati, ove occorra, uno o più esperti. 27)

27)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.