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In vigore al: 09/07/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

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1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 2  (Disposizioni generali)

(1) Ai fini del presente regolamento si distingue fra i seguenti tipi di pericolo idrogeologico:

  1. frane: crollo, scivolamento, sprofondamento, colata di versante, deformazioni gravitative profonde di versante;
  2. pericoli idraulici: alluvione, alluvione torrentizia, colata detritica, erosione;
  3. valanghe: valanga radente, valanga nubiforme, slittamento di neve.

(2) Le zone che presentano un pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo di cui al comma 1, vengono classificate secondo i seguenti livelli di pericolosità:

  1. H4 – pericolo molto elevato;
  2. H3 – pericolo elevato;
  3. H2 – pericolo medio.

(3) Nei casi di sovrapposizione tra zone di pericolo di diverso tipo o livello si applicano le prescrizioni più restrittive. In ogni caso, devono essere prese in considerazione le prescrizioni relative a tutti i pericoli incidenti.

(4) Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale da eventi naturali.