(1) I Comuni, preferibilmente in forma associata, elaborano il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) quale strumento di programmazione a lungo termine per lo sviluppo del territorio e del paesaggio comunale. Esso ha una validità di almeno 10 anni. Prima della sua scadenza il programma deve essere rielaborato oppure confermato con delibera del Consiglio comunale. Non sono ammesse varianti puntuali.
(2) I Comuni elaborano il programma di sviluppo comunale in un procedimento pubblico che garantisca la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei gruppi di interessi.
(3) Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio.
(4) Il programma di sviluppo comunale è elaborato ponderando con indirizzi di sviluppo dei Comuni limitrofi, che sono acquisiti nel procedimento di valutazione ambientale strategica.
(5) Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi: 56)