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In vigore al: 09/07/2020

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 103 (Norme transitorie)

(1)97)

(2) Le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data. 98)

(3) 99)

(4) 100)

(5) Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di 10 edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 m³/m². Per questo periodo la Giunta provinciale può approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54 domande dei Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere confinanti a zone edificabili esistenti. A queste aree insediabili non si applica l’articolo 37, comma 5. Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(6) Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell’autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all’articolo 39, comma 6. 101)

(6/bis) Fatti salvi il comma precedente e il comma 6 dell’articolo 39 della presente legge nonché i commi 3 e 3/bis dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. 102)

(7) 103)

(8) Qualora lo stato di fatto di un immobile esistente risulti non conforme alle planimetrie depositate presso il Comune oppure non risulti chiaramente dalle predette planimetrie, l’interessato/l’interessata può chiedere l’adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto, se dimostra con mezzi idonei che la non conformità risale a una data in cui non era illegittima. L’adeguamento è effettuato tramite permesso di costruire, comunque con esonero dal contributo di intervento.

(9) L’esercizio di attività di commercio al dettaglio in zona produttiva con riferimento a merci diverse da quelle elencate all’articolo 33, comma 4, e che all’entrata in vigore della presente legge è già legittimamente autorizzato può essere continuato. Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, prima del 12 novembre 2014, sia stata inoltrata la relativa segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o comunicazione, ma alle quali alla medesima data non corrispondeva un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio prima di tale data, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o alla comunicazione inoltrata, sono considerate, a tale data, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato alla data del 12 novembre 2014.

(10) L’articolo 47, comma 1, lettera e), si applica a tutte le aree che alla data dell’entrata in vigore della presente legge sono destinate come zona edificabile.

(11) Fatte salve le semplificazioni procedimentali previste da questa legge, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Provincia del 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, possono essere autorizzate, su richiesta dell’interessato/dell’interessata, direttamente dal Sindaco/dalla Sindaca territorialmente competente, anche ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Per questi interventi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, autorizzazione o permesso. L’autorizzazione viene trasmessa all’ispettorato forestale competente.

(12) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37, comma 4, la volumetria non agricola eretta presso la sede dell’azienda agricola di un maso chiuso, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, si considera a tutti gli effetti quale volume residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso della zona in cui si trova la cubatura edilizia, dalla destinazione d’uso indicata nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso attuale. Se questa volumetria è stata utilizzata parzialmente o completamente dall’entrata in vigore della precedente legge provinciale sino alla conclusione di un accordo, come sotto specificato, in modo continuativo come pubblico esercizio, il Comune territorialmente competente può stipulare con il proprietario del maso chiuso un accordo tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 20 limitatamente al comma 4, in cui il plusvalore di pianificazione secondo l’articolo 19, comma 4, deve essere recuperato in modo che con la destinazione d’uso residenziale il diritto edificatorio può essere accordato secondo l’articolo 37, comma 4, limitatamente ad un volume massimo di 1.000 m³, con l'inclusione di tutta la volumetria esistente. Prima della segnalazione dell’agibilità, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 37, comma 4, deve attuarsi una separazione della proprietà tra il maso chiuso e il pubblico esercizio. Presupposto per la conclusione di una tale convenzione è: 

  1. che si tratti di un maso chiuso effettivamente coltivato negli ultimi 10 anni prima della stipula di tale accordo da parte del coltivatore diretto o dai suoi familiari;
  2. che siano soddisfatti i requisiti legali per la futura separazione dell’esercizio pubblico dal maso chiuso, anche in deroga al comma 4 dell’articolo 37;
  3. che dopo la suddetta separazione, sussistano i requisiti legali per la nuova formazione di un maso chiuso.

Per la verifica delle condizioni di cui sopra, il Comune deve ottenere un, vistato dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura, prima di concludere la convenzione sopracitata in conformità con le disposizioni sul maso chiuso. 104)

(13) Qualora non esplicitamente previsto diversamente, i regolamenti di cui all‘articolo 39, comma 6, hanno per oggetto anche i vincoli apposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente.

(14) Le zone residenziali di completamento e le zone residenziali di espansione individuate nel piano urbanistico comunale al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerate zone miste ai sensi della presente legge, le zone di recupero sono considerate centri storici. I parametri urbanistici stabiliti negli strumenti di pianificazione rimangono invariati. L'articolo 19 non si applica alle aree interessate.

(15) Le zone produttive esistenti al di fuori dell’area insediabile al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), che svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell’area insediabile possono essere ampliati fino al 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all’entrata in vigore della presente legge; qualora venga superato l’ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui all’articolo 54, comma 2. 105)

(16) Fino all’approvazione del programma di sviluppo previsto all’articolo 51 la Giunta provinciale determina con l’ausilio dei dati ASTAT disponibili i Comuni ovvero frazioni ai quali applicare l’articolo 38, comma 2. La delibera è pubblicata nella rete civica dell’Alto Adige e sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nel Bollettino. In ogni caso, in Comuni o frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case ai sensi dei criteri e modalitá di cui all’articolo 38, comma 2, all’entrata in vigore della presente legge, il 100 per cento delle abitazioni nuove ai sensi dell’articolo 38, comma 1, sono riservate ai residenti in Provincia, fino a quando nell’ambito del programma di sviluppo ovvero della sua revisione viene rilevato un abbassamento sotto il 10 per cento.

(17) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco ivi previsto. 106)

(18) La disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento basati su convenzioni urbanistiche che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione e di completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati approvati in data 13 luglio 2018. Il convenzionamento di cui all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell’ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 107)

97)
L'art. 103, comma 1, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
98)
L'art. 103, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17. e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 3, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
99)
L'art. 103, comma 3, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
100)
L'art. 103, comma 4, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
101)
L'art. 103, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
102)
L'art. 103, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 36, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
103)
L'art. 103, comma 7, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
104)
L'art. 103, comma 12, è stato così modificato dall'art. 36, commi 4  e 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
105)
L'art. 103, comma 15, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
106)
L'art. 103, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
107)
L'art. 103, comma 18, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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