(1) Se un'abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 non è occupata da una persona avente diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l'ammontare del canone di locazione provinciale.
(2) Se l'abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro 6 mesi dalla contestazione dell'occupazione abusiva, si applica un'ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l'ammontare del canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
(3) La sanzione di cui al comma 1 si applica anche quando l’abitazione soggetta a vincolo ai sensi dell’articolo 39 o 40 non viene occupata entro i termini di cui all’Art. 39, comma 4.