(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 il piano di politica del lavoro determina:
(2) Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.
(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 2)