(1) Al fine di propagare l'impiego del marmo cristallino, del porfido e di altri tipi di roccia preziosa e che può essere lavorata, costituenti singolare ricchezza del territorio, alle relative iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.