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In vigore al: 18/08/2017

n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 16 (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)   delibera sentenza

(1) Nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscono la conciliabilità di famiglia e lavoro, la Provincia può concedere alle imprese, alle relative associazioni e ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per la copertura delle spese di gestione delle microstrutture e dei servizi diurni per bambini e bambine in età prescolare e scolare fino a undici anni, che gli stessi mettono a disposizione di collaboratrici e collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro o a livello interaziendale o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.  La Provincia, in qualità di datore di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipendenti. 13)

(2)La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di compartecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le imprese e le relative associazioni nonché gli enti pubblici, compresa la Provincia, in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al comma 1, che intendono mettere a disposizione tali servizi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia. 14)

massimeDelibera 24 gennaio 2017, n. 71 - Approvazione del nuovo sistema per l'acquisto da parte della Provincia in qualità di datore di lavoro di posti bambino nei servizi di assistenza all'infanzia per i figli in età 0-3 anni dei/delle dipendenti provinciali, in applicazione all'art. 16 della L.P. 8/2013 e successive modifiche
13)
L'art. 16, comma 1, è stato così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27. Vedi anche l'art. 6, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
14)
L'art. 16, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27. Vedi anche l'art. 6, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
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