(1) Nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscono la conciliabilità di famiglia e lavoro, la Provincia può concedere alle imprese, alle relative associazioni e ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per la copertura delle spese di gestione delle microstrutture e dei servizi diurni per bambini e bambine in età prescolare e scolare fino a undici anni, che gli stessi mettono a disposizione di collaboratrici e collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro o a livello interaziendale o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti. La Provincia, in qualità di datore di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipendenti. 13)
(2)La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di compartecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le imprese e le relative associazioni nonché gli enti pubblici, compresa la Provincia, in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al comma 1, che intendono mettere a disposizione tali servizi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia. 14)