(1) L'affidamento familiare d'ufficio avviene sulla base di una domanda presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà sul minore all'Ufficio provinciale famiglia e gioventù e della proposta dell'assistente sociale designato dal direttore d'ufficio (di seguito indicato semplicemente - l'assistente sociale competente).
(2) L'assistente sociale competente, anche in collaborazione con altri servizi, valuta la situazione del minore, indica le motivazioni che ne consiglino l'affidamento, definisce con la famiglia affidataria e con quella di origine le modalità e condizioni dell'affidamento, e compila apposito modulo - secondo il modello allegato sub A) al presente regolamento - dal quale deve risultare l'esplicito consenso degli esercenti la potestà sul minore, nonché il parere del minore stesso quando abbia compiuto gli anni 12, o se opportuno, anche se di età inferiore.
(3) Gli affidatari e i rappresentanti legali del minore sottoscrivono apposito disciplinare d'oneri - secondo il modello allegato sub B) al presente regolamento - in presenza dell'assistente sociale competente, che controfirma il disciplinare e autentica la sottoscrizione dei comparenti.