In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

h) Contratto di comparto 28 agosto 2000 1)-
Contratto collettivo di comparto per il personale provinciale: concessione dei premi di produttività per l'anno 2000 (art. 58 del CCI del 29.7.1999), modifiche relative all'orario flessibile, buoni pasto e provvidenze in favore del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco2

1)
Pubblicato nel B.U. 12 settembre 2000, n. 38.

CAPO I
Salario di produttività per l'anno 2000

Art. 1 (Fonte normativa e fondo per il premio di produttività)

(1)  Per il finanziamento dei premi di produttività per la generalità del personale è stanziato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale (CCI) del 29.7.1999, nel bilancio di previsione 2000 per l'anno 2000 un importo complessivo di lire 17,645 miliardi (capitolo 12101), determinato secondo l'articolo 4, comma 1, del CCI dell'11.11.1998 e corrispondente al 2,8%.

(2)  Le quote individuali vengono stabilite dall'Amministrazione in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali, di cui il 75% è assegnato a titolo di premio base, con l'osservanza delle ulteriori disposizioni previste dall'articolo 4, al personale compreso tra la 1a e la 4a qualifica funzionale ed il 65% a quello compreso tra la 5a e la 9a qualifica funzionale.

(3)  Il capo I del presente contratto di comparto non trova applicazione per il personale dirigenziale definito tale dall'articolo 1 del contratto intercompartimentale per il personale dirigenziale del 17.7.2000 (pubblicato sul B.U. del 25.7.2000, n. 31, supplemento ordinario n. 2) in quanto per detto personale è prevista per l'anno 2000 l'indennità di risultato.

Art. 2 (Quota del fondo per i premi base)

(1)  Ogni singola unità organizzativa determina la quota del fondo per i premi base, che le spetta. Al fine si procede a moltiplicare l'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1 con il numero del personale appartenente alla rispettiva qualifica. Viene considerato chi ha effettivamente prestato servizio nel corso dell'anno 2000 presso la relativa unità organizzativa, chi è assente a causa dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, nonché chi è assente per distacco sindacale retribuito. Va considerato anche chi è assente per altri motivi, ma non è stato sostituito. Il suddetto importo spetta in proporzione per il personale a tempo parziale o all'orario ridotto, nonché per il personale in servizio nell'anno 2000 presso la stessa unità organizzativa per meno di dodici mesi.

(2)  In questo contesto sono considerate unità organizzative:

  • -  la direzione generale;
  • -  le direzioni di dipartimento, comprese le segreterie dei membri di Giunta;
  • -  le ripartizioni;
  • -  i circoli o istituti scolastici;
  • -  gli enti provinciali.

Art. 3 (Quota del fondo per i premi aggiuntivi)

(1)  Ogni singola unità organizzativa determina anche la quota del fondo spettante per l'attribuzione dei premi aggiuntivi. Tale quota è costituita:

  • a)  dal 33,4% del fondo complessivo per il premio base determinato ai sensi dell' articolo 1 per le qualifiche funzionali da 1 a 4;
  • b)  dal 53,9% del fondo complessivo per il premio base determinato ai sensi dell' articolo 1 per le qualifiche funzionali da 5 a 9.

Art. 4 (Assegnazione del premio base (75% ossia 65%))

(1)  Il premio base stabilito per qualifica funzionale spetta alla generalità del personale. Occorre tenere conto: del tempo parziale, dell'orario ridotto, l'effettivo servizio nell'anno di riferimento, dell'entità del fondo determinato ai sensi dell'articolo 2 dalla relativa unità organizzativa. Il premio base può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività; dev'essere provato che tale fatto è stato portato a conoscenza del dipendente interessato per iscritto nel corso dell'anno 2000. Il premio base può essere negato o ridotto anche in presenza di irrogazione di una sanzione disciplinare nel corso dell'anno 2000.

(2)  In caso di assenze non retribuite non spetta il premio base. In caso di assenza coperta con personale supplente tale premio base spetta solo al dipendente supplente, salvo il caso di distacchi sindacali retribuiti e di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

(3)  I premi base non assegnati incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3, a disposizione dei dirigenti per i premi aggiuntivi.

Art. 5 (Criteri per l'assegnazione dei premi aggiuntivi)

(1)  Per l'assegnazione di premi aggiuntivi dalla quota del fondo di cui all'articolo 3 valgono i seguenti criteri:

  • -  il premio aggiuntivo può essere pari all' importo del premio base della qualifica funzionale di appartenenza;
  • -  è da tenere conto della complessità delle responsabilità connesse con i compiti attribuiti nonché della disponibilità del personale a svolgere ulteriori compiti;
  • -  vengono presi in considerazione anche il trattamento economico complessivo in godimento nonché i risultati conseguiti;
  • -  in caso di ripetute o prolungate assenze l' assegnazione del premio aggiuntivo può avvenire solamente in seguito ad una particolare motivazione. Ciò non è necessario per i permessi sindacali.

(2)  I premi aggiuntivi possono essere attribuiti anche solamente ad un numero limitato di dipendenti.

(3)  L'assegnazione di tali premi è condizionata ad un preventivo confronto da parte del direttore preposto o da parte del coordinatore delegato con il personale assegnato.

Art. 6 (Visione dell'elenco dei beneficiari)

(1)  Il personale della rispettiva unità organizzativa di cui all'articolo 2 ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale cui viene assegnato il premio aggiuntivo.

Art. 7 (Liquidazione premi)

(1)  La liquidazione dei premi avviene su richiesta del direttore della rispettiva unità organizzativa di cui all'articolo 2.

Art. 8 (Informazione ai sindacati)

(1)  Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo sarà reso noto alle organizzazioni sindacali il calcolo effettuato dall'amministrazione per stabilire i premi base di cui all'articolo 1 per le singole qualifiche funzionali.

CAPO II
Salario di produttività per l'anno 2001

Art. 9 (Ripartizione di base nell'anno 2001)

(1)  Fatta salva una diversa disciplina nel contratto collettivo intercompartimentale avente decorrenza dall' 1.1.2001, anche nell'anno 2001 la quota individuale viene attribuita al personale dalla 1a  alla 4a  qualifica funzionale nella misura del 75% ed al personale dalla 5a  alla 9a  qualifica funzionale nella misura del 65% a titolo di premio base (cfr. l'articolo 1, comma 2).

(2)  L'assegnazione avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 e sulla base di una valutazione del personale secondo i seguenti principi:

  • a)  colloqui individuali con il personale;
  • b)  accordo scritto sugli obiettivi e loro incidenza in relazione ad altri obiettivi ed a quelli dell' unità organizzativa;
  • c)  valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli obiettivi preventivamente concordati e in relazione ad eventuali, accertati condizionamenti dall' esterno.

(3)  L'Amministrazione si impegna ad una particolare formazione mirata del personale dirigenziale in materia di valutazione.

CAPO III
Orario di lavoro flessibile

Art. 10 (Fascia flessibile e fascia vincolata)   

(1)  L'orario flessibile viene articolato come segue:

  • a)  personale a tempo pieno:

7,30 - 8,45 fascia flessibile

8,45 - 12,15 fascia vincolata

12,15 - 14,30 fascia flessibile con una pausa obbligatoria di mezzogiorno di 1 ora ininterrotta, da fruirsi in modo flessibile

14,30 - 16,30 fascia vincolata

16,30 - 18,00 fascia flessibile

  • b)  personale a tempo parziale

- articolazione orizzontale di mattina:
7,30 - 9,00 fascia flessibile
9,00 - 11.45 fascia vincolata
11,45 - 13,00 fascia flessibile

- articolazione orizzontale di pomeriggio
13,30 - 14,30 fascia flessibile
14,30 - 16,30 fascia vincolata
16,30 - 18,00 fascia flessibile

- articolazione verticale:
Per le giornate intere si applica la disciplina prevista per il personale a tempo pieno e per le mezze giornate la relativa disciplina prevista per il personale a tempo parziale (di mattina o di pomeriggio).

(2)  L'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18, è abrogato.

CAPO IV
Buoni pasto

Art. 11 (Buoni pasto)

(1)  Ad integrazione dell'articolo 1, comma 3, del contratto di comparto sui buoni pasto del 18.12.1998 il direttore della Ripartizione del Personale è autorizzato, d'intesa con le organizzazioni sindacali, a permettere l'utilizzo di buoni pasto anche fuori dalla fascia oraria 12.00 - 15.00 al personale con particolare orario di servizio nonché a quello con servizio continuativo, a condizione che non può essere preteso dallo stesso di consumare il pasto a casa.

CAPO V
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

Art. 12   2)

2)
Abrogato dall'art. 29 del Contratto collettivo 8 marzo 2006.

Art. 13 (Anzianità convenzionale)

(1)  Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, in servizio al 1° gennaio 1999, è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 1999 per l'ulteriore progressione economica di livello un'anzianità convenzionale pari all'anzianità di servizio utile presso il suddetto Corpo, maturata tra il 1° gennaio 1989 o dalla data successiva di assunzione ed il 31 maggio 1997.

CAPO VI

Art. 14 (Contratti collettivi decentrati)

(1)  Il presente contratto fa salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del CCI del 29.7.1999 in materia di contrattazione decentrata.

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionArt. 1 (Determinazione dei comparti)
ActionActionArt. 2 (Comparto dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale)
ActionActionArt. 3 (Comparto dei dipendenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano)
ActionActionArt. 4 (Comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)
ActionActionArt. 4/bis (Comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali)
ActionActionArt. 4/ter (Comparto dei dipendenti del servizio sanitario provinciale)
ActionActionArt. 5 (Procedure di stipulazione degli accordi)
ActionActionArt. 6 (Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1988 - 1990)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionBuoni pasto
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
ActionActionArt. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionActionArt. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
ActionActionArt. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 8 (Disapplicazione di norme)
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del TFR)
ActionActionArt. 4 (Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR)
ActionActionArt. 5 (Adesione ai fondi di previdenza complementare)
ActionActionArt. 6 (Ammontare delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare)
ActionActionArt. 7 (Destinazione quote TFR ai fondi)
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionBuoni pasto
ActionActionArt. 11 (Buoni pasto)
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico