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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.04.2011
Procedura di approvazione del piano provinciale delle mobilità - di scostamento dalla disciplina statale - ricorso troppo generico

Sentenza (4 aprile 2011) 13 aprile 2011, n. 129, Pres. De Siervo, Red. Maddalena

 

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12 (Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità), pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010.

Il ricorrente premette che la disposizione denunciata modifica il comma 4, terzo periodo, dell'art. 52 della legge della Provincia autonoma di Trento 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000), in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità, prevedendo che «La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori».
Dopo tale premessa la questione di costituzionalità viene motivata assumendo soltanto che la norma impugnata violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, posto che, riguardando l'approvazione del piano provinciale della mobilità, in quanto tale assoggettato a valutazione ambientale strategica (VAS), il termine per l'espressione dei pareri da parte degli anzidetti organi ed enti non «può essere inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».
2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Secondo la difesa provinciale, la ratio della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), recepita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quanto alla prevista fase di consultazione dei soggetti interessati, è volta a «contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale», nonché a «garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione», disponendo così - al 15° Considerando - che «vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni».
Di qui, la congruità ed idoneità del termine di 45 giorni previsto dalla disposizione denunciata a soddisfare le esigenze anzidette, anche avuto riguardo «alle peculiari caratteristiche in ordine alla consistenza demografica e alla organizzazione amministrativa e territoriale della Provincia autonoma di Trento».
Del resto, soggiunge la Provincia autonoma, il ricorso statale non considera il riconoscimento della sfera di autonomia regionale e provinciale da parte dello stesso Codice in relazione alle procedure di VIA e VAS, «proprio perché esse si inseriscono in procedimenti di elaborazione ed approvazione di piani e programmi di tipologia e con effetti urbanistici», attenendo, pertanto, ad una materia di competenza primaria delle Province autonome. In tal senso, l'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che: «le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali» e «disciplinano, inoltre, eventuali ulteriori modalità per lo svolgimento della consultazione».
Sicché, la censura prospettata dallo Stato risulterebbe infondata proprio in considerazione del fatto che gli enti ad autonomia statutaria godono di «un obbligo di attuazione secondo le proprie competenze legislative e regolamentari», alla cui stregua non può predicarsi una «automatica integrale trasposizione della normativa statale, sia pure interessante una materia trasversale, quale la tutela dell'ambiente, nell'ordinamento provinciale autonomo»; e ciò soltanto per la diversa previsione di un termine, comunque congruo e ragionevole rispetto allo scopo.
Peraltro, la resistente Provincia di Trento sostiene che l'impugnazione statale sarebbe “inconferente”, giacché il ricorrente non avrebbe «compreso che la disposizione impugnata non riguarda la disciplina della VAS, ma un dettaglio procedurale inserito in un corpus normativo che attiene al procedimento per la formazione e l'approvazione del piano provinciale della mobilità, segnatamente con riguardo agli effetti urbanistici da esso prodotti, ai sensi del comma 2».
Difatti, secondo la difesa provinciale, la norma denunciata nulla avrebbe a che fare con il raccordo fra normativa urbanistica e attuazione della VAS provinciale, operato invece dalla disciplina innanzi ricordata.
La Provincia autonoma di Trento ribadisce quindi:
- che la disciplina per lo svolgimento della VAS in relazione a tutti i piani e programmi provinciali è dettata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia di Trento 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), là dove «tra i piani provinciali in questione rientra anche il piano provinciale della mobilità»;
- che l'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, come da ultimo modificato dalla legge provinciale n. 12 del 2010, riguarda la fase di consultazione e di collaborazione del procedimento urbanistico, avuto riguardo alla disciplina urbanistica derivante dal nuovo Piano urbanistico provinciale e dalla legge della Provincia autonoma di Trento 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);
- che il termine di 45 giorni «era già così previsto nel 2009 […] e non è stato all'epoca minimamente fatto oggetto di contestazione alcuna, onde la censura oggi proposta appare anche inammissibile, perché tardiva»;
- che con la disposizione oggetto di censura si è inteso variare «la decorrenza di computo del termine di 45 giorni, che prima si calcolava dalla convocazione della prima Conferenza di servizi a fini istruttori, deputata alla acquisizione dei pareri, mentre nella formulazione oggi vigente il termine decorre dalla data di ricezione della proposta di piano».
Di qui, ad avviso della resistente Provincia autonoma, non soltanto la tardività della impugnativa promossa dallo Stato, ma anche la sua inconferenza,«in quanto il termine di 45 giorni per l'espressione dei pareri dei suddetti enti e strutture sulla proposta di piano attiene alla mera procedura di formazione del piano stesso per gli aspetti urbanistici e di leale cooperazione interistituzionale».
Ciò in quanto, la procedura sullo svolgimento della VAS del piano provinciale della mobilità non è recata dall'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, ma dal regolamento, approvato con il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Considerato in diritto 1. - Con ricorso notificato il 29 luglio 2010 e depositato il successivo 3 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12 (Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità), pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010.

La disposizione denunciata modifica il comma 4, terzo periodo, dell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità, prevedendo che «La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori».
Ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata violerebbe la competenza esclusiva statale in materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, posto che, riguardando l'approvazione del piano provinciale della mobilità, in quanto tale assoggettato a valutazione ambientale strategica, il termine per l'espressione dei pareri da parte degli anzidetti organi ed enti non «può essere inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

2. - La questione è inammissibile.

Il ricorrente evoca il contrasto tra la norma provinciale denunciata, la quale prevede il termine di 45 giorni per la formulazione del parere da parte degli enti e organismi interessati, e l'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che stabilisce, invece, un termine di 60 giorni. La censura, peraltro, deve essere inquadrata nel più ampio e complesso quadro normativo di riferimento.
Il vigente ordinamento prevede innanzitutto una competenza della Provincia autonoma in tema di VAS e, segnatamente, quella di disporre eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel d.lgs. n. 152 del 2006, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina in questione, nonché per lo svolgimento della consultazione (art. 7, comma 7).
Inoltre, sussiste una specifica regolamentazione in materia di VAS dettata dalla Provincia di Trento (decreto del Presidente della Provincia di Trento 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., recante «Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10» e successive modificazioni), nonché una puntuale disciplina, concernente il Piano provinciale della mobilità (l'intero testo dell'art. 52 denunciato e l'art. 41 dell'allegato B della legge della Provincia autonoma di Trento 27 maggio 2008, n. 5, recante «Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale»).
Nella descritta situazione, inoltre, va rilevato che l'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, fissa un termine di 60 giorni, del quale soltanto le successive modifiche, (introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69», entrato in vigore solo successivamente al deposito del ricorso), sembrano imporne il rispetto, considerando detto termine come limite entro il quale possono essere presentate “osservazioni” al piano o al programma. E ciò mentre il denunciato comma 4 dell'art. 52 individua due tipi di termini: 30 giorni per le osservazioni da parte di “chiunque” e 45 giorni per i “pareri” della struttura provinciale in materia urbanistica, dei comuni interessati e degli enti gestori dei parchi, termine, quest'ultimo, che era già previsto nella precedente formulazione dell'art. 52, sebbene con decorrenza diversa.
In siffatta complessa cornice normativa nessuna argomentazione che specifichi e chiarisca la portata della censura è stata sviluppata dal ricorrente.
Ne consegue che la questione va dichiarata inammissibile per assoluta genericità della prospettazione (in tal senso, tra le tante, si vedano le sentenze n. 68 del 2011, n. 45 del 2010 e n. 450 del 2005).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12 (Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.
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