(1) Per l’assunzione del personale assegnato ai gruppi consiliari è necessario il possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso gli enti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) In fase di prima applicazione della presente legge, al personale assegnato ai gruppi consiliari può essere concessa una deroga ai requisiti previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di durata non superiore a 24 mesi.
(3) Ai soli fini dell’inquadramento economico-funzionale e per garantire il normale funzionamento del Consiglio provinciale, in quanto i gruppi consiliari rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale nonché in considerazione del particolare rapporto fiduciario, può essere prevista una deroga al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la legislatura in corso e per i primi 30 mesi della legislatura successiva.