Pubblicata nel Suppl. n. 1. del B.U. 5 gennaio 2010, n. 1.
(1) Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2009 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2010. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.