Pubblicata nel Suppl. n. 1. del B.U. 5 gennaio 2010, n. 1.
(1) Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra glistanziamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono indicati nell’allegato n. 5 al bilancio.