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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 11 (Misure di sostegno)   

(1)  Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:

  1. azioni pubblicitarie;
  2. azioni promozionali della commercializzazione;
  3. campagne informative al consumatore/alla consumatrice;
  4. misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità.

(2)  Per azione pubblicitaria si intende qualsiasi operazione finalizzata a indurre gli operatori economici/le operatrici economiche o i consumatori/le consumatrici all'acquisto di un determinato prodotto, ivi compresa la distribuzione di materiale direttamente ai consumatori/alle consumatrici e le azioni pubblicitarie a essi rivolte nei punti di vendita. Sono considerate azioni pubblicitarie:

  1. la pubblicità su giornali, riviste, a mezzo radio, televisione e internet;
  2. la cartellonistica, le sponsorizzazioni, il materiale pubblicitario, volantini, manifesti e altri stampati;
  3. la promozione delle vendite, le attività promozionali presso punti di vendita senza degustazione, i punti di informazione, le attività di pubbliche relazioni e i convegni.

(3)  Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall'Unione Europea o si riferiscono a una specialità tradizionale garantita (STG), è ammesso fare riferimento all'origine geografica del prodotto, purchè il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

(4)  Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori/singole imprenditrici o che nominano una determinata impresa o i prodotti della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o prodotti della medesima.

(5)  Per azione promozionale della commercializzazione s'intende l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o iniziative a queste equiparate nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi, analisi di mercato e di marketing.

(6)  Per campagne informative al consumatore/alla consumatrice s'intende l'attività di informazione e diffusione di conoscenze scientifiche sui prodotti, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti, prodotti specifici o prodotti precisamente indicati o stimolare l'acquisto di un determinato prodotto provvisto di marchio di qualità.

(7)  Per misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità si intendono le spese relative ai controlli dei prodotti, delle aziende e dell'utilizzo dei marchi di qualità. Non sono ammesse alle agevolazioni spese per autocontrolli.

(8)  Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o, su incarico della stessa, da istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.