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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 48 (Stato giuridico del personale insegnante)   delibera sentenza

(1) In materia di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente, in quanto non riservati alla contrattazione collettiva, sono disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, i seguenti ambiti:

  • a)    27)
  • b)  il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente per mezzo di concorsi per titoli ed esami ovvero per mezzo di corsi-concorsi selettivi di formazione, in armonia con le modalità di cui all' articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16;
  • c)    27)
  • d)    27)
  • e)    27)

(2) Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), accede il personale in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi i docenti di seconda lingua, nonché di quelli speciali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche. Il personale incluso in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi ha titolo ad essere nominato nei ruoli delle scuole degli altri ordini e gradi, purché in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nel medesimo ordine e grado di scuola. I programmi di esame dei concorsi nonché le tabelle di valutazione e la composizione delle commissioni vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. I bandi dei concorsi per il personale docente non di seconda lingua possono prevedere una prova facoltativa di conoscenza della seconda lingua. 28)

(3) Ai concorsi, per esami e titoli, a posti di direttore didattico nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono ammessi gli aspiranti che appartengono ai ruoli della scuola elementare o secondaria, purché in possesso dell'abilitazione magistrale nonché di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 409 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed abbiano maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni presso scuole elementari ovvero scuole o istituti di istruzione secondaria.

(4) La Giunta provinciale su proposta del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici competenti e sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce le classi di concorso ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, con indicazione delle materie o dei gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di insegnamento.

(5) Per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili il Sovrintendente scolastico o l'Intendente scolastico competente possono conferire incarichi ispettivi, della durata annuale, a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso.

massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 687 - Nuovi titoli di accesso all'insegnamento della Seconda lingua nelle scuole secondarie
massimeDelibera 27 marzo 2006, n. 902 - Titoli di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie a carattere statale - lauree specialistiche (vedi anche delibera n. 687 del 10.06.2014)
massimeDelibera N. 3926 del 08.11.2004 - Tabella di ripartizione del punteggio die titoli nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
27)
Le lettere a), c), d) ed e) sono state abrogate dall'art. 2, comma 6, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.
28)
L'art. 48, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 2, comma 6, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6, e successivamente così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.