In vigore al

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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
3

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Capo I
Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario

Art. 1-6.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Capo II
Tassa automobilistica provinciale

Art. 7   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Art. 7/bis-7/ter.-7/quater.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Art. 8-8/bis.-8/ter.-8/quater.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Art. 9-11.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Capo III
Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)

Art. 12-17.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Art. 17/bis   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Art. 18-21.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Capo III-bis
Altre disposizioni in materia di imposte e tributi

Art. 21/bis-21/quaterdecies.   2)

2)
Riportati al n. VIII - B/d.

Capo IV
Disposizioni in materia di spesa

Art. 22-23.   3)

3)
Omissis.

Art. 24   4)

4)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.

Art. 25

(1)  5)

(2)  6)

5)
Riportato al n. VIII - A/p.
6)
Riportato in nota all'art. 4, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

Art. 26   3)

3)
Omissis.

Art. 27   7)

7)
Reca modifiche alla L.P. 18 dicembre 1976, n. 51.

Art. 28   8)

8)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 29-30.   3)

3)
Omissis.

Capo V
Altre disposizioni

Art. 31

(1)  9)

(2)  10)

(3)  11)

9)
Sostituisce l'art. 16 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.
10)
Sostituisce l'art. 20, comma 5, della L.P. 9 dicembre 1976, n. 60.
11)
Sostituisce l'art. 1, comma 4, della L.P. 9 novembre 1974, n. 25.

Art. 32   12)

12)
Modifica l'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24.

Art. 33 (Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante "Disposizioni in materia di finanza locale")

(1) L'articolo 7/bis (Assegnazioni triennali per gli investimenti) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è abrogato.

Art. 34   13)

13)
Integra l'art. 57, comma 5, della L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 35   3)

3)
Omissis.

Art. 36   14)

14)
Integra la L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 37   15)

15)
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

Art. 38

(1)  3)

(2)  16)

3)
Omissis.
16)
Reca modifiche alla L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 39   17)

17)
Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 40   18)

18)
Integra l'art. 19 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 41   3)

3)
Omissis.

Art. 42   19)

19)
Integra l'art. 14, comma 1, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 43   20)

20)
Sostituisce l'art. 2, comma 2, lettera g), della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 44   21)

21)
Sostituisce l'art. 40/quater della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 45   22)

22)
Sostituisce l'art. 10 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 46

(1)  23)

(2)  24)

(3)  25)

23)
Modifica l'art. 1, comma 3, della L.P. 3 gennaio 1986, n. 2.
24)
Modifica l'art. 4, comma 2, della L.P. 11 maggio 1988, n. 16.
25)
Modifica l'art. 21/bis, comma 1, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 47   26)

26)
Reca modifiche alla L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 48 (Stato giuridico del personale insegnante)   delibera sentenza

(1) In materia di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente, in quanto non riservati alla contrattazione collettiva, sono disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, i seguenti ambiti:

  • a)    27)
  • b)  il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente per mezzo di concorsi per titoli ed esami ovvero per mezzo di corsi-concorsi selettivi di formazione, in armonia con le modalità di cui all' articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16;
  • c)    27)
  • d)    27)
  • e)    27)

(2) Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), accede il personale in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi i docenti di seconda lingua, nonché di quelli speciali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche. Il personale incluso in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi ha titolo ad essere nominato nei ruoli delle scuole degli altri ordini e gradi, purché in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nel medesimo ordine e grado di scuola. I programmi di esame dei concorsi nonché le tabelle di valutazione e la composizione delle commissioni vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. I bandi dei concorsi per il personale docente non di seconda lingua possono prevedere una prova facoltativa di conoscenza della seconda lingua. 28)

(3) Ai concorsi, per esami e titoli, a posti di direttore didattico nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono ammessi gli aspiranti che appartengono ai ruoli della scuola elementare o secondaria, purché in possesso dell'abilitazione magistrale nonché di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 409 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed abbiano maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni presso scuole elementari ovvero scuole o istituti di istruzione secondaria.

(4) La Giunta provinciale su proposta del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici competenti e sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce le classi di concorso ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, con indicazione delle materie o dei gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di insegnamento.

(5) Per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili il Sovrintendente scolastico o l'Intendente scolastico competente possono conferire incarichi ispettivi, della durata annuale, a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso.

massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 687 - Nuovi titoli di accesso all'insegnamento della Seconda lingua nelle scuole secondarie
massimeDelibera 27 marzo 2006, n. 902 - Titoli di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie a carattere statale - lauree specialistiche (vedi anche delibera n. 687 del 10.06.2014)
massimeDelibera N. 3926 del 08.11.2004 - Tabella di ripartizione del punteggio die titoli nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
27)
Le lettere a), c), d) ed e) sono state abrogate dall'art. 2, comma 6, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.
28)
L'art. 48, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 2, comma 6, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6, e successivamente così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 49 (Riconoscimento di servizi)

(1) Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole elementari e secondarie e degli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio preruolo prestato nelle scuole della provincia di Bolzano senza il prescritto titolo di studio è riconosciuto, a domanda, ai soli fini del trattamento economico, per intero per i primi quattro anni e per il rimanente servizio nella misura del 50 per cento.

(2) Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

(3) Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento di tale servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso. 29)

(4) Le norme di cui al presente articolo si applicano al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento viene ridefinito l'inquadramento economico dell'interessato, depurato del riconoscimento di cui al comma 1. 30)

(6) Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza i benefici economici derivanti dal riconoscimento di cui al presente articolo sono considerati assegni accessori. 30)

29)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
30)
I commi 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 50   31)

31)
Omissis.

Art. 51   32)

32)
Integra l'art. 17 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.

Art. 52   33)

33)
Reca modifiche alla L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.

Art. 53   34)

34)
Integra l'art. 16, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.

Art. 54   35)

35)
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

Art. 55   36)

36)
Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 56   37)

37)
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 57   38)

38)
Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.

Art. 58 (Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, concernente "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica")

(1) L'articolo 5 (Notifica alla Commissione Europea) della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14 è abrogato.

Art. 59 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A e B 3)

3)
Omissis.