In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 6 (Idoneità del luogo di spettacolo)  delibera sentenza

(1) Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.

(2) Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l’idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all’articolo 10 e nei restanti casi dal tecnico comunale. Sono da considerarsi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché dell’igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti. 16)

(3) L’idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite dall’organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato. 16)

(4) In caso di questioni tecnicamente complesse, il sindaco può richiedere la consulenza tecnica della Commissione di cui all’articolo 10. 17)

(5) La valutazione dei rischi presenti in caso di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere effettuata tramite sistemi di parametri basati su studi scientifici. In caso di grandi eventi la Commissione di cui all’articolo 10 può consultare altri esperti. 17)

(6) Sono salve le competenze della Commissione di cui all’articolo 10 in materia di verifica di spettacoli viaggianti.17)

(7) L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione ad una manifestazione agonistica di livello nazionale o internazionale di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano può, d’ufficio o anche su richiesta degli organizzatori, dichiararne l’interesse pubblico e disporre, dietro congrua indennità a favore dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali, l’occupazione temporanea delle superfici che, per accertate esigenze di sicurezza, sono necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa. L’indennità è in ogni caso a carico degli organizzatori. In caso di contestazione in merito all’entità dell’indennità, sulla stessa decide la Giunta provinciale, sentito l’Ufficio provinciale Estimo.17)

massimeDelibera Nr. 1848 del 22.11.2010 - Registrazione di spettacoli viaggianti
16)
L'art. 6, commi 2 e 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
17)
I commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.