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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 17/bis (Accompagnamento di media montagna)   delibera sentenza

(1)  La presente legge non si applica all’attività svolta professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, di accompagnamento di escursionisti senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, purché non sia effettuata nell'ambito di apposite organizzazioni.

(2)  La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, può stabilire i criteri applicativi dell’attività svolta ai sensi del comma 1. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 16)

massimeDelibera 14 giugno 2016, n. 629 - Criteri per l'esercizio dell'attività di accompagnamento di media montagna e per i corsi di preparazione e gli esami di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna
16)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.