In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 3 (Approvazione dei progetti)

(1) Sulla base dei progetti di massima riguardanti opere di sbarramento di ritenuta (dighe o traverse) e semplici invasi di acque pubbliche o private il Direttore dell'Ufficio dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle stesse e alle conseguenze per il territorio a valle, quali norme del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, modificato con D.M. 24 marzo 1982, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria.

(2) I progetti esecutivi, nonché il foglio delle condizioni relative alle opere con un invaso superiore a 10.000 metri cubi o altezza di oltre cinque metri sono sottoposti all'esame tecnico della Commissione provinciale dighe. Tale commissione viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

  1. un funzionario tecnico dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, che la presiede;
  2. un funzionario tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
  3. un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  4. un funzionario tecnico dell'Ufficio dighe;
  5. un funzionario tecnico dell'Ufficio acque pubbliche;
  6. un funzionario tecnico dell'Ufficio idrografico;
  7. il geologo del competente servizio provinciale, designato dal direttore della ripartizione competente.

(3) Funge da segretario un dipendente provinciale della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) I membri per la Commissione provinciale dighe sono iscritti d'ufficio nell'albo provinciale di collaudatori di opere pubbliche per le categorie specifiche.

(5) È in facoltà del Direttore dell'Ufficio dighe di sottoporre, per il parere, all'esame della Commissione provinciale dighe i progetti riguardanti gli sbarramenti ed invasi non compresi tra quelli di cui al comma 2.

(6) La Commissione provinciale dighe può preventivamente richiedere i pareri che risultassero opportuni agli uffici e servizi con attribuzioni e competenze specifiche nei settori interessati dalla costruzione o dall'esercizio degli sbarramenti ed invasi.

(7) La Commissione provinciale delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri; i progetti si intendono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il parere della Commissione è vincolante.

(8) La Commissione provinciale dighe esprime anche il parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, in sostituzione della commissione tecnica in essa prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa Commissione.

(9) Per le incombenze di cui alla presente legge l'Ufficio dighe può avvalersi della consulenza di esperti ed istituti specializzati. Il relativo incarico è conferito dall'assessore competente con apposito disciplinare e la relativa spesa è impegnata con decreto assessorile.

(10) Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il proprietario o gestore dell'invaso ad incaricare un tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionOrdinamento e funzioni del Laboratorio
ActionActionPersonale tecnico, di preparazione, amministrativo e ausiliario del Laboratorio
ActionActionPersonale di vigilanza
ActionActionTrattamento economico del personale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActionArt. 53
ActionActionArt. 54-58.   
ActionActionArt. 59
ActionActionArt. 60   
ActionActionArt. 61   
ActionActionRuolo speciale del personale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico