Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.