Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) Invece di contributi sugli interessi la Provincia può concedere, su domanda dell'interessato, contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi ovvero contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa, purché il contributo risultante non superi l'importo di lire 50.000.000; detto importo può essere adeguato dalla Giunta provinciale alla variazione del valore monetario.
(2) In alternativa ai contributi sugli interessi per mutui a favore di assuntori di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche, possono essere concessi contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi o contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa, purché il contributo risultante non superi l'importo di lire 50.000.000. Detto importo può essere adeguato dalla Giunta provinciale alla variazione del valore monetario.2)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 9 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5.