In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 311)
Provvedimenti di assistenza creditizia per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

1)

Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.

Art. 1 (Contributi per l'acquisto di fondi rustici)

(1) Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi costanti in conto interessi su mutui della durata massima di anni 15, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici idonei alla costituzione ed all'ampliamento di masi chiusi, esclusi i casi di assistenza a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi di cui alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni; il tasso a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.

(2) Per poter beneficiare dei contributi di cui sopra il richiedente non deve avere alienato negli ultimi cinque anni fondi rustici con una superficie maggiore di 3000 m².

Art. 2 (Determinazione della spesa ammessa)

(1) La determinazione del valore dei terreni ai fini dell'ammissibilità della spesa avviene in base ad una stima che si basa sui valori agricoli medi per tipo di coltura e sui fattori determinanti la classificazione fissati dalla commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3 (Rilascio del nullaosta)

(1) Il provvedimento di concessione è subordinato al rilascio di apposito nullaosta da parte dell'ufficio competente presso l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste in base al quale l'istituto di credito è autorizzato a concedere il mutuo agevolato. Tale nullaosta non può essere rilasciato per operazioni di acquisto già effettuate al momento della presentazione della domanda.

(2) In sede di stipulazione di contratto di mutuo il beneficiario è tenuto a presentare un estratto tavolare, dal quale risulti che i fondi oggetto dell'acquisto fanno parte integrante del maso chiuso.-

Art. 4 (Altre forme di contribuzione)  delibera sentenza

(1) Invece di contributi sugli interessi la Provincia può concedere, su domanda dell'interessato, contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi ovvero contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa, purché il contributo risultante non superi l'importo di lire 50.000.000; detto importo può essere adeguato dalla Giunta provinciale alla variazione del valore monetario.

(2) In alternativa ai contributi sugli interessi per mutui a favore di assuntori di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche, possono essere concessi contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi o contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa, purché il contributo risultante non superi l'importo di lire 50.000.000. Detto importo può essere adeguato dalla Giunta provinciale alla variazione del valore monetario.2)

massimeDelibera N. 1698 del 10.05.1999 - Legge provinciale 24. Febbraio 1993, n. 5: Adeguamento dell'importo massimo del contributo in seguito al cambiamento del valore della moneta per assuntori di masi chiusi contemporaneamente in possesso dei requisiti per ottenere il premio di primo insediamento per giovani agricoltori
2)

Il comma 2 è stato integrato dall'art. 9 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5.

Art. 5 (Restituzione dei contributi - Decadenza)

(1) I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla Giunta provinciale con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto, qualora durante il periodo di dieci anni cessino di coltivare direttamente il maso o alienino il maso o parte del medesimo, fatti salvi i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non diminuiscono notevolmente il reddito complessivo del maso chiuso ed i casi di esproprio per pubblica utilità.

(2) Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, cessa il pagamento dei contributi residui.

(3) I benefici della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione di contributi.

Art. 6 (Annotazione tavolare)

(1) Nell'atto di compravendita deve essere menzionato il godimento dei benefici della presente legge, che viene inoltre reso pubblico mediante annotazione tavolare: "il corpo tavolare costituente il maso chiuso è soggetto alle norme dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31".

(2) Dieci anni dopo l'annotazione di cui al comma 1 il proprietario del bene può chiedere all'ufficio tavolare la relativa cancellazione.3)

3)

L'art. 6 è stato modificato dall'art. 24 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 7 (Norme finanziarie)

(1) La spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActiona) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionActionc) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionActiond) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionActione) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
ActionActiong) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionActionh) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
ActionActionj) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
ActionActionk) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionActionn) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionActionArt. 1 (Contributi per l'acquisto di fondi rustici)
ActionActionArt. 2 (Determinazione della spesa ammessa)
ActionActionArt. 3 (Rilascio del nullaosta)
ActionActionArt. 4 (Altre forme di contribuzione)
ActionActionArt. 5 (Restituzione dei contributi - Decadenza)
ActionActionArt. 6 (Annotazione tavolare)
ActionActionArt. 7 (Norme finanziarie)
ActionActiono) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionActionq) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionr) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
ActionActions) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 
ActionActionl') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico