(1) L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall'assessore competente. Essa comprende, oltre all'esercizio propriamente ricettivo, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche, inclusi i superalcolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli che possono essere venduti negli esercizi ricettivi nonché negli esercizi di somministrazione di bevande e/o pasti.4)
(2) I gestori di rifugi alpini devono avere un'adeguata conoscenza della relativa zona e devono offrire, durante il periodo di apertura, costante prestazione presso il rifugio stesso.
(3) L'autorizzazione deve essere debitamente esposta al pubblico.2)