(1) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia spetta un indennità antincendi mensile pensionabile, in analogia a quella spettante al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per compiti analoghi, è determinata nella seguente misura, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
- a) profilo professionale di vigile del fuoco:
- 1) vigile del fuoco: 38%
- 2) vigile del fuoco scelto: 43%
- 3) vigile del fuoco capo: 50%
- b) profilo professionale del capo squadra e reparto:
- 1) capo squadra: 40%
- 2) vice capo reparto: 45%
- 3) capo reparto: 50%
- c) profilo professionale dell' assistente antincendi:
- 1) assistente antincendi: 40%
- 2) assistente antincendi superiore: 45%
- d) profilo professionale dell' ispettore
antincendi: 45% - e) profilo professionale dell' esperto antincendi:
- 1) esperto antincendi: 25%
- 2) esperto antincendi superiore: 32%
- 3) esperto antincendi direttore: 40%
(2) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, continua percepire l'indennità mensile di rischio nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 1996, è aumentata in favore del personale con meno di 22, ossia con più di 22 ma meno di 28 anni di effettivo servizio nel Corpo permanente dei vigili del fuoco rispettivamente di lire 3.909 e di 9.000 mensili per ogni intero anno di servizio maturato alla data di applicazione del trattamento economico provinciale, o quella maggiore ai sensi del comma 1.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 1997 le indennità di cui al comma 2 sono aumentate nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali nei livelli retributivi inferiori del personale provinciale per la rispettiva qualifica funzionale. In caso di passaggio di qualifica o di profilo l'indennità in godimento di tale personale è aumentata per un importo pari al corrispondente aumento dell'indennità ai sensi del comma 1.
(4) L'indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:
- a) le particolari situazioni di disagio e di rischio connesse con l' espletamento del servizio antincendi;
- b) i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all' espletamento dei compiti di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa;
- c) attività ispettive, di verifica o di controllo connesse con l' attività istituzionale;
- d) il coordinamento, escluso il coordinamento di turno o di particolari servizi;
- e) attività di formazione professionale permanente;
- f) l' obbligo di portare l'uniforme;
- g) l' onere ed il rischio derivante dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio (interventi per la protezione civile).
(5) Per il servizio di turnazione di cui all'articolo 11, comma 3, del presente contratto spetta un'indennità mensile di lire 140.000. Tale importo è aumentato nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali del personale provinciale.
(6) L'indennità di cui al comma 1 può essere aumentata fino al 30 per cento, nel limite massimo del 70 per cento, calcolato sempre sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, per il seguente personale addetto a mansioni specialistiche svolte nell'ambito delle attività professionali:
- a) al personale in possesso del brevetto di pilota di elicottero;
- b) al personale in possesso del brevetto di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo;
- c) al personale in possesso del brevetto di operatore subacqueo, conseguito presso un Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(7) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che per ragione di salute viene inquadrato in un profilo professionale non facente parte del Corpo permanente del vigile del fuoco, continua a percepire l'indennità di servizio antincendi a titolo di assegno ad personam.