(1) Contro i provvedimenti dell'Assessore competente, previsti dalla presente legge, fatti salvi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli interessati possono ricorrere alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento. La decisione della Giunta provinciale è definitiva e deve essere comunicata all'interessato.