(1) Per il finanziamento dell'azienda provinciale, di cui alla presente legge, il contributo annuo della Provincia, ai sensi dell'articolo 13, lettera a), è stabilito nella seguente misura: lire 300 milioni iscritte al cap. 2657 dello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1974, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo; gli importi a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti annualmente con la relativa legge di bilancio.
(2) L'erogazione dei contributi provinciali all'azienda RAS avviene mediante deliberazione della Giunta provinciale sulla base del bilancio di previsione dell'azienda stessa.
(3) I fondi stanziati nel bilancio provinciale per gli scopi di cui alla presente legge, non impegnati entro la chiusura dell'esercizio, si conservano tra i residui, che possono essere utilizzati entro il secondo esercizio successivo.
(4) Fino a quando non sarà divenuto esecutivo il primo bilancio di previsione dell'azienda, la Giunta provinciale adotterà ulteriormente i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione di quanto disposto dell'articolo 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, utilizzando direttamente le disponibilità finanziarie iscritte al suddetto capitolo 2657 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1974.
(5) Per l'esercizio finanziario 1975, in deroga al disposto dell'articolo 12 della presente legge, il bilancio di previsione della RAS sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale entro tre mesi dalla nomina del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5 e dell'ultimo comma dell'articolo 19 della presente legge.