(1) Le indennità dovute ai privati, i cui impianti radiotelevisivi vennero acquisiti dalla Provincia a mente del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, sono determinate tenendo presenti i seguenti criteri di valutazione:
- a) valore venale dell' impianto;
- b) eventuali corrispettivi e utili conseguiti dal cedente, in via diretta o indiretta in seguito all' installazione dell'impianto.
(2) La RAS provvede alla determinazione e corresponsione delle indennità di cui al comma precedente se ed in quanto esse non vennero già corrisposte dalla Provincia.
(3) Qualora non sia possibile l'accertamento dei corrispettivi e utili di cui alla lettera b) del presente articolo, la determinazione e corresponsione delle indennità di cui al primo comma possono essere effettuate in via transativa in misura non superiore alla metà del valore venale dell'impianto all'epoca della sua acquisizione maggiorato della svalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT per la provincia di Bolzano e degli interessi di legge.
(4) Qualora la determinazione delle indennità non venisse accettata dai privati interessati, si applicano le disposizioni della Parte II della presente legge. Qualora impianti acquisiti dalla Provincia dovessero diventare superflui, il relativo materiale potrà essere restituito ai rispettivi privati già proprietari degli impianti stessi che ne facessero richiesta. Tale restituzione sarà gratuita se l'acquisizione da parte della Provincia è avvenuta a titolo gratuito e verso pagamento se l'acquisizione è avvenuta a titolo oneroso.
(5) La RAS provvede, inoltre, al pagamento dei corrispettivi per la gestione degli impianti acquisiti dalla Provincia per il periodo successivo al 1° luglio 1973, se ed in quanto tali corrispettivi non vennero già corrisposti dalla Provincia.
(6) Nulla è innovato circa le acquisizioni perfezionate prima della entrata in vigore della presente legge. 9)