Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 04/10/2016
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Uffici provinciali e personale
Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
CAPO I Ordinamento e funzioni del Laboratorio
Art. 4-17.
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
1)
Ordinamento speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
2
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Art. 4-17.
3)
3)
Riportati al n. XIV - C/a.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
Ordinamento e funzioni del Laboratorio
Art. 1
Art. 2-3.
Art. 4-17.
Personale tecnico, di preparazione, amministrativo e ausiliario del Laboratorio
Personale di vigilanza
Trattamento economico del personale
Norme finali e transitorie
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Classificazione delle discariche)
Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)
Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
Art. 11 (Garanzia finanziaria)
Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
Art. 13 (Norme transitorie)
(Articolo 7)
Art. 1 Impianti di discarica per rifiuti inerti
Art. 2 Discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi
Art. 3 Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti
(Articolo 8, comma 1)
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico