(1) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80 per cento della capacità autorizzata, il massimale da garantire ai sensi dell'articolo 11 è ridotto nella misura del 40 per cento.
(2) Per discariche per rifiuti inerti realizzate e gestite secondo le modalità previste dal presente decreto, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, non va prestata.
(3) Le discariche autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzate fino alla scadenza dell'autorizzazione anche ai sensi di questo regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.