Pubblicato nella G.U. 31 maggio 1977, n. 146.
(1) La Giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in comformità alle norme di cui all'articolo 29 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione è obbligatoria.
(2) La Giunta regionale deve dare comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 29 del citato regio decreto-legge n. 375, per la conseguente iscrizione.