In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 2341)
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

1)

Pubblicato nella G.U. 31 maggio 1977, n. 146.

Art. 1  delibera sentenza

(1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo, 5, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla Regione Trentino-Alto Adige, nonché dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo Statuto speciale, in conformità alle norme di cui al presente decreto.

(2) Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionali, le valutazioni e le attività di vigilanza. 2)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001 - Potere di vigilanza sulle fondazioni bancarie - Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994 - Potere di autorizzare l'apertura di sportelli di banche di carattere locale - Potere consultivo in ordine all'apertura di sportelli di altre banche - Parere vincolante della Banca d'Italia in ordine all'esercizio di alcune competenze regionali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990 - Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio
2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

Art. 2  delibera sentenza

(1) Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della Regione che:

  • a)  hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
  • b)  pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d' Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale. 3)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990 - Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio
3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente articolo 2 ed aventi in particolare per oggetto:

  • a)  La istituzione, l' autorizzazione alla costituzione e alla fusione;
  • b)  l' autorizzazione all'inizio delle operazioni;
  • c)  l' autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purché nell'ambito regionale;
  • d)  l' approvazione delle modifiche statutarie;
  • e)  la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale;
  • f)  l' amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
  • g)  l' assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'articolo 99 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933;
  • h)  la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina è demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all' infuori dei casi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i "benestare" che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto- legge 24 febbraio 1938, n. 204). 4)

(2) I provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.

(3) I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

(4) La Regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo:

  • -  su motivata proposta vincolante della Banca d' Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, tale proposta non è vincolata per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;
  • -  sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato articolo 1.

(5) I provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonché l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la Giunta regionale.

(6) Può prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

(7) Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 438 del 20.12.2007 - Approvazione di modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Spetta allo Stato.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995 - Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano - Modificazioni allo statuto disposte dal Ministero del tesoro
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994 - Potere di autorizzare l'apertura di sportelli di banche di carattere locale - Potere consultivo in ordine all'apertura di sportelli di altre banche - Parere vincolante della Banca d'Italia in ordine all'esercizio di alcune competenze regionali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992 - Normativa statale in materia di credito fondiario edilizio e alle opere pubbliche
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984 - Attribuzioni di controllo della Regione sulle aziende di credito
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982 - Vigilanza e controllo su enti ed aziende di credito.
4)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

Art. 4

(1) La Giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in comformità alle norme di cui all'articolo 29 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione è obbligatoria.

(2) La Giunta regionale deve dare comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 29 del citato regio decreto-legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

Art. 5

(1) Con legge della Regione può essere disposto, a carico delle banche di cui all'articolo 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla Giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonché dei verbali delle assemblee.

(2) Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Giunta regionale circa dette banche devono essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

(3) La Regione fornisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.

(4) Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che le banche di cui all'articolo 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate. 5)

5)

L'art. 5 è stato modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.

Art. 6

(1) In relazione a quanto disposto all'articolo 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla Regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico