Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Ogni aula didattica è sufficientemente oscurabile. Nelle aule speciali per l'insegnamento della fisica, delle scienze naturali e delle materie tecniche, nelle aule da disegno e nei laboratori fotografici va prevista la possibilità di un oscuramento totale, azionabile elettricamente o manualmente.
(2) Nelle scuole dell’infanzia le aule per i gruppi, per il riposo ed il movimento e le sale pluriuso sono oscurabili. Le sole tende interne non sono sufficienti.